DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 17 dicembre 2002, n. 12
Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 9/02 in data 16 ottobre 2002. Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis) delibera:
1) di approvare il testo definitivo del Regolamento di organizzazione
dell'AIPO di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui
e' parte integrante;
2) di dare comunicazione del presente provvedimento alle
organizzazioni sindacali e alle RSU.
La presente deliberazione sara' pubblicata nei Bollettini Ufficiali
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL- L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL
FIUME PO (AIPO)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
Art. 2
Struttura organizzativa e dotazione organica
Art. 3
Prestazioni professionali
TITOLO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4
Il rapporto di lavoro
Art. 5
Onnicomprensivita' della retribuzione
Art. 6
Accesso all'organico dell'Agenzia
Art. 7
Approvazione della graduatoria
Art. 8
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 9
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a
tempo determinato
Art. 10
Gestione e sviluppo professionale del personale
Art. 11
Incompatibilita'
Art. 12
Mobilita'
Art. 13
Responsabilita' dei dipendenti dell'Agenzia
Art. 14
Codice di comportamento
Art. 15
Procedimento disciplinare
Art. 16
Cause di estinzione
TITOLO IV - RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'
Art. 17
Relazioni sindacali
Art. 18
Pari opportunita'
TITOLO V - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA
Art. 19
Funzioni della dirigenza
Art. 20
Funzioni del Direttore
Art. 21
Atti della dirigenza
Art. 22
Incarico di Direttore
Art. 23
Altri incarichi
Art. 24
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
Art. 25
Assenza, impedimento, vacanza
Art. 26
Revoca degli incarichi dirigenziali
Art. 27
Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale
Art. 28
Comitato dei garanti
Art. 29
Nucleo di supporto alla valutazione
Art. 30
Controlli interni
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 31
Disposizioni transitorie
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL-L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL
FIUME PO (AIPO)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia interregionale del fiume Po, di seguito
denominata AIPO.
2) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le
disposizioni del DLgs 30 marzo 2001, n. 165.
3) I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei Contratti
collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'art. 2, commi 2
e 3 del DLgs n. 165 del 2001.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 2
Struttura organizzativa e dotazione organica
1) La struttura organizzativa dell'Agenzia e' articolata in:
a) una Direzione generale;
b) strutture dirigenziali di prima e seconda fascia che possono
essere gerarchicamente ordinate e posizioni di livello dirigenziale;
c) posizioni di livello non dirigenziale.
2) Il Comitato d'indirizzo determina la dotazione organica
complessiva dell'Agenzia stessa, ed il tetto massimo di spesa secondo
i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva; in sede di prima applicazione la dotazione organica e'
fissata sulla base del personale in servizio alla data di adozione
dei DPCM di trasferimento delle risorse all'AIPO, potendola
incrementare fino ad un massimo del 20%.
3) Il Comitato d'indirizzo determina altresi' l'istituzione delle
strutture organizzative a livello dirigenziale e il limite numerico
delle posizioni di livello dirigenziale. Qualora esigenze
organizzative lo rendano necessario, il Comitato di Indirizzo puo'
procedere alla revisione della dotazione organica con i vincoli
derivanti dalle capacita' di bilancio dell'Agenzia, e tenuto conto
delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale
dell'Agenzia.
Art. 3
Prestazioni professionali
1) Per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di
integrare le professionalita' esistenti nell'organico dell'AIPO, il
Direttore puo' affidare incarichi di prestazioni professionali a
soggetti esterni all'AIPO, e che comunque non abbiano con la stessa
rapporti di servizio a qualunque titolo, in possesso di specifica e
comprovata competenza.
2) Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, deve essere
sempre conforme a principi di trasparenza e di economicita' nella
gestione dell'AIPO.
3) E' data altresi' facolta' all'AIPO di affidare, per limitati
periodi di tempo, e quando cio' non sia in contrasto con le finalita'
ed i compiti della stessa, consulenze a personale dipendente da altre
istituzioni pubbliche.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4
Il rapporto di lavoro
1) Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIPO e' disciplinato dai
contratti collettivi, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del
Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
legislative.
2) Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione con le capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3) Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'AIPO
si applica il Contratto collettivo del comparto Regioni - Enti
locali.
Art. 5
Onnicomprensivita' della retribuzione
1) La retribuzione del personale e' determinata dai contratti
collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in
rappresentanza dell'AIPO o in ragione del proprio ufficio.
2) I compensi dovuti da terzi nel caso di cui al comma 1 sono
corrisposti direttamente all'Agenzia e confluiscono nelle risorse
destinate al relativo trattamento economico accessorio.
Art. 6
Accesso all'organico dell'Agenzia
1) La copertura dei posti vacanti in AIPO avviene con contratto
individuale di lavoro tramite:
a) procedure selettive per l'assunzione dall'esterno e la
progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale;
b) chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti
dalla legge;
c) mobilita' da altre pubbliche amministrazioni.
2) Il Comitato di Indirizzo, nel rispetto dei principi fissati dal
presente Regolamento e delle disposizioni contenuti nei Contratti
collettivi nazionali di lavoro, disciplina:
a) le modalita' di assunzione agli impieghi;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione; c) le
competenze e gli ambiti di responsabilita' delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalita' di costituzione delle commissioni, nonche' le
modalita' di individuazione dei relativi membri, nel rispetto
dell'art. 35, comma 3, lettera e) del DLgs 165/01 e delle
disposizioni in materia di pari opportunita';
e) i criteri di redazione dei bandi;
f) le procedure di selezione;
g) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove
richiesta;
h) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle prove fino
all'approvazione della graduatoria da parte del Direttore
dell'Agenzia.
3) Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, lettera a),
dovranno garantire l'adeguata pubblicita' della selezione,
l'imparzialita' nello svolgimento della stessa, l'economicita' e la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio dei
sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di
preselezione.
4) Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di cui
al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle procedure
concorsuali sono adottati con determinazione del Direttore. I bandi
sono pubblicati nei Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie
dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO.
5) Il Comitato di Indirizzo disciplina altresi' le procedure per le
assunzioni con contratto a tempo determinato.
Art. 7
Approvazione della graduatoria
1) Il Direttore approva la graduatoria degli idonei e dichiara i
vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 6.
2) La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione.
3) L'AIPO puo' stipulare accordi con le Regioni interessate al fine
di effettuare selezioni in comune di personale, ovvero per utilizzare
le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito
da un singolo Ente, previo consenso dei candidati stessi.
Art. 8
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale
1) I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) il possesso del diploma di laurea;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle
Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali e'
previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o
aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore
a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non
dirigenziale.
Art. 9
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale
mediante contratti a tempo determinato
1) E' in facolta' dell'AIPO provvedere alla copertura dei posti della
qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a cinque anni nel limite del 20 per cento della
dotazione organica con arrotondamento per eccesso.
2) Per la copertura dei posti dei cui al comma 1 l'AIPO puo' altresi'
stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a
cinque anni con propri dipendenti. In tal caso il dipendente e'
collocato in aspettativa senza assegni.
3) Per le assunzioni di cui al comma 1 e 2 si provvede per chiamata
diretta con atto del Direttore, sentito il Comitato d'Indirizzo.
4) Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale. I requisiti indispensabili
per l'assunzione sono quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale; il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 8 puo'
essere maturato anche in attivita' nell'ambito delle libere
professioni e in altre attivita' professionali di particolare
qualificazione.
5) Il trattamento economico e' stabilito in riferimento a quello dei
dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato, per gli
incarichi di cui al comma 1, con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 10
Gestione e sviluppo professionale del personale
1) L'Agenzia promuove lo sviluppo professionale del personale tramite
la programmazione e l'attuazione di interventi di formazione ed
aggiornamento continuo, a sostegno del miglioramento della qualita'
delle prestazioni e dello sviluppo delle potenzialita', anche ai fini
della mobilita' professionale nell'ambito dell'Agenzia stessa.
Art. 11
Incompatibilita'
1) E' incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'art. 4:
a) l'esercizio di attivita' commerciali, industriali o professionali;
b) l'assunzione di cariche in societa' con fini di lucro, con
esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle
dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2) Non sussiste l'incompatibilita' di cui al comma 1 per i dipendenti
con rapporti di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i
limiti per lo svolgimento delle attivita' extra-istituzionali del
personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento vigente, con atto del Comitato di
Indirizzo.
3) Su richiesta dell'interessato puo' essere autorizzata
l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di
soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in societa' non
aventi fini di lucro oppure in societa' con fini di lucro a
partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere
verificato la compatibilita con gli obblighi derivanti dal rapporto
di lavoro con l'AIPO e sempre che non ostino ragioni di opportunita'
particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la
trasparenza dell'operato dell'AIPO.
4) Il dirigente competente in materia di personale diffida il
dipendente per il quale sussista una causa di incompatibilita' di cui
al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine.
Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa
di incompatibilita' entro il termine fissato, il Direttore dispone la
risoluzione del rapporto per giusta causa. E' peraltro fatta salva,
pur rimossa la situazione di incompatibilita', l'applicazione di
eventuali sanzioni disciplinari.
5) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
qualora il dipendente dell'AIPO sia chiamato a ricoprire incarichi o
cariche su designazione o nomina dell'AIPO stessa.
6) Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli articoli
9 e 10 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata
del rapporto di lavoro con l'AIPO, lo svolgimento delle prestazioni
lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti,
nonche' lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto
stabilito al comma 3.
7) Il dipendente dell'AIPO, inoltre, ha diritto, a domanda, di essere
collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un
contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive presso
altra Pubblica Amministrazione.
8) Il Comitato di Indirizzo adotta i provvedimenti ai fini della
determinazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento di incarichi esterni.
Art. 12
Mobilita'
1) L'AIPO puo' disporre o richiedere il comando di personale per un
tempo determinato presso o da altri Enti pubblici, per riconosciute
esigenze di servizio o quando sia necessario avvalersi di specifica
competenza. A detti comandi si applicano le disposizioni vigenti.
2) Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica l'AIPO
puo' provvedere anche attraverso il trasferimento di dipendenti di
altre Amministrazioni pubbliche.
Art. 13
Responsabilita' dei dipendenti dell'AIPO
1) Ai dipendenti dell'AIPO si applica la normativa vigente in materia
di responsabilita' civile, amministrativa e contabile per i
dipendenti civili dello Stato.
2) Ai dipendenti dell'AIPO si applicano l'articolo 2106 del Codice
civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n.
300, e le norme dei Contratti collettivi di lavoro in materia di
responsabilita' disciplinare.
3) Salvo quanto previsto dall'articolo 11 e ferma restando la
definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del Codice di
comportamento di cui all'articolo 14, la tipologia delle infrazioni
disciplinari e delle relative sanzioni e' definita dai Contratti
collettivi di lavoro.
Art. 14
Codice di comportamento
1) Il Comitato d'Indirizzo, sentite le rappresentanze sindacali e le
associazioni di utenti e consumatori, adotta uno specifico codice di
comportamento per i dipendenti dell'AIPO, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 54 del DLgs n. 165 del 2001.
2) Il codice e' pubblicato nei Bollettini Ufficiali delle Regioni
firmatarie dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO e deve essere
consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.
3) Il dirigente competente in materia di personale organizza
attivita' di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione
del codice.
Art. 15
Procedimento disciplinare
1) Il Direttore individua la struttura competente per i procedimenti
disciplinari ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del DLgs n. 165 del
2001.
2) La struttura di cui al comma 1, su segnalazione del capo della
struttura cui il dipendente appartiene, contesta l'addebito al
dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare. Qualora
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo
della struttura di appartenenza del dipendente provvede direttamente.
Negli altri casi, all'applicazione della sanzione provvede il
Direttore.
3) Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore
davanti al Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del DLgs
n. 165 del 2001.
4) In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le
procedure di conciliazione o arbitrato previste dai Contratti
collettivi nazionali.
Art. 16
Cause di estinzione
1) Il rapporto di lavoro si puo' estinguere in particolare, fermo
restando quanto previsto dai Contratti collettivi di lavoro, per le
seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese
successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', ovvero nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla
messa in disponibilita' del dipendente a seguito di esito negativo
della mobilita' ai sensi dell'articolo 33 del DLgs n. 165 del 2001;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3
della Legge 15 luglio 1966, n. 604, o per giusta causa ai sensi
dell'articolo 2119 del Codice civile;
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilita' permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2) Nei casi di cui alle lettere c), d) ed f) l'estinzione del
rapporto di lavoro e' disposta con atto motivato del Direttore.
3) Qualora si tratti del Direttore la risoluzione del rapporto di
lavoro e' disposta dal Comitato d'Indirizzo.
4) Qualora si tratti di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 9 la
risoluzione del rapporto di lavoro e' disposta dal Direttore, sentito
il Comitato d'Indirizzo.
5) E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
TITOLO IV
RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'
Art. 17
Relazioni sindacali
1) L'AIPO puo' stipulare protocolli di relazioni sindacali con le
rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le
procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione,
nonche' le modalita' di svolgimento della contrattazione collettiva e
della concertazione, fermo restando il rispetto dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2) I Contratti collettivi di lavoro ed i protocolli di cui al comma 1
possono prevedere istituti di partecipazione del personale dipendente
dell'Agenzia all'organizzazione del lavoro.
Art. 18
Pari opportunita'
1) Il Direttore, sentito il Comitato d'Indirizzo, adotta apposito
atto regolamentare volto ad assicurare pari opportunita' fra uomini e
donne sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del DLgs n. 165 del 2001.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA
Art. 19
Funzioni della dirigenza
1) La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica.
2) Ai dirigenti compete, secondo le rispettive attribuzioni, nel
rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione
politica e quella di direzione amministrativa, la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli
obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato d'Indirizzo.
3) I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia
tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e
secondo le modalita' previste dalla legge, e sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati, secondo quanto previsto dall'articolo 27. Sono
tenuti a garantire l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa con tempestivita' ed economicita' di gestione.
4) Ai dirigenti, secondo la specifica attribuzione di ciascuno,
spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) la formulazione di proposte e pareri al Direttore;
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal
Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti
amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attivita'
delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilita',
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili
delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo,
verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con
poteri sostitutivi in caso d'inerzia;
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dal
Direttore.
5) I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito delle
strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l'articolo
2103 del Codice civile.
Art. 20
Funzioni del Direttore
1) Il Direttore, nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo
Costitutivo dell'Agenzia, esercita, tra gli altri, i seguenti compiti
e poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri al Comitato d'Indirizzo nelle
materie di competenza dello stesso;
b) cura l'attuazione dei piani e programmi approvati dal Comitato
d'Indirizzo;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) istituisce, nel rispetto dei limiti fissati dal Comitato di
Indirizzo, le posizioni di livello dirigenziale e determina la loro
denominazione e competenza;
e) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 23, comma 1, nonche'
gli incarichi di natura non dirigenziale secondo quanto stabilito dai
Contratti nazionali del lavoro;
f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli
assegnati ai dirigenti;
g) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la
loro denominazione e competenza;
h) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del
personale nell'ambito dei criteri fissati dal Comitato d'Indirizzo;
i) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e
ne controlla l'attivita', anche con potere sostitutivo in caso
d'inerzia;
j) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito
degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa;
k) fornisce risposte ai rilievi degli Organi di controllo e delle
regioni firmatarie dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia sugli atti
di sua competenza;
l) costituisce temporanei gruppi di lavoro.
Art. 21
Atti della dirigenza
1) Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro
attribuite sono definitivi.
2) Gli atti di competenza dirigenziali non sono soggetti ad
avocazione da parte del Comitato d'Indirizzo.
3) In caso di inerzia o ritardo il Direttore puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti,
decorso il quale il Direttore vi provvede direttamente o incarica
altro dirigente.
4) Nel caso di inerzia o ritardo del Direttore, il Comitato di
Indirizzo individua un Commissario ad acta per lo svolgimento di
quelle attivita'.
Art. 22
Incarico di Direttore
1) L'incarico di Direttore e' attribuito dal Comitato d'indirizzo ai
sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 9 dell'Accordo
Costitutivo dell'AIPO.
Art. 23
Altri incarichi
1) Il Direttore generale conferisce gli incarichi di responsabilita'
di livello dirigenziale, sentito il Comitato di Indirizzo; il
Direttore conferisce altresi' gli incarichi di livello non
dirigenziale.
2) I provvedimenti di incarico sono pubblicati nei Bollettini
Ufficiali delle Regioni firmatarie dell'Accordo Costitutivo
dell'AIPO.
Art. 24
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1) Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti di norma nel
rispetto del criterio di rotazione, tenuto conto, in relazione alla
natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati dal Comitato d'Indirizzo. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
2) Gli incarichi dirigenziali di struttura organizzativa sono
conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque
non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3) Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilita' di
struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in
relazione alla natura dell'incarico e comunque per non piu' di cinque
anni, e sono rinnovabili.
4) Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 9.
5) I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilita' di
struttura organizzativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento.
6) Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire,
con riferimento alle priorita', ai piani e agli obiettivi
programmatici del Comitato d'Indirizzo ed alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto e la durata
dell'incarico.
Art. 25
Assenza, impedimento, vacanza
1) In caso di assenza o impedimento del Direttore il Comitato
d'Indirizzo individua il dirigente incaricato di sostituirlo. Nel
caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e
comunque limitatamente ad attivita' di ordinaria amministrazione, e'
lo stesso Direttore generale che individua il proprio sostituto.
2) In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di
sostituzione e' conferito con atto del Direttore.
3) In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si puo'
provvedere alla copertura provvisoria con le stesse modalita' ivi
indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.
Art. 26
Revoca degli incarichi dirigenziali
1) Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali
esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico
puo' essere conservata la retribuzione di posizione relativa
all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo
stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo
incarico sia inferiore.
Art. 27
Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale
1) I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione,
delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialita' e
della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono
preposti.
2) La valutazione puo' essere effettuata in ogni tempo e comunque va
effettuata annualmente:
a) nei confronti del Direttore dal Comitato d'Indirizzo;
b) nei confronti del dirigente, dal Direttore o da altro dirigente da
cui funzionalmente dipende.
3) Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del
controllo di gestione.
4) Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le
garanzie di cui all'articolo 5 del DLgs 30 luglio 1999, n. 286,
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare,
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In
relazione alla gravita dei casi, il Direttore, sentito il Comitato di
indirizzo puo', inoltre, revocare l'incarico, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
5) Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave
inosservanza di direttive generali sono adottati dal Direttore.
6) Qualora la valutazione negativa riguardi il Direttore o un
dirigente assunto ai sensi dell'articolo 9, puo' essere disposto il
licenziamento con effetto immediato da parte del Comitato
d'Indirizzo, su proposta, nel secondo caso, del Direttore.
Art. 28
Comitato dei garanti
1) L'Agenzia puo' avvalersi, previa convenzione, del Comitato dei
garanti, istituito ai sensi dell'articolo 22 del DLgs n. 165 del
2001, di una Regione firmataria dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia
medesima.
Art. 29
Nucleo di supporto alla valutazione
1) Il Comitato d'Indirizzo puo' istituire, previa individuazione dei
compiti da attribuire e delle modalita' di funzionamento, un nucleo
di supporto alla valutazione formato da tre componenti, esperti in
organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo
possono far parte anche dirigenti dell'Agenzia.
2) L'Agenzia puo', previa stipula di apposita convenzione, avvalersi
del nucleo di supporto alla valutazione di una Regione firmataria
dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia medesima.
Art. 30
Controlli interni
1) L'Agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di
gestione, secondo le modalita' stabilite dal DLgs 30 luglio 1999, n.
286, nonche' dal regolamento di contabilita'.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 31
Disposizioni transitorie
1) Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in
vigore del presente regolamento trovano applicazione fino all'atto di
conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.
2) L'Agenzia ha facolta' di utilizzare le graduatorie conseguenti ai
concorsi banditi dal Ministero dei Lavori Pubblici per n. 9 ingegneri
e per n. 1 geologo, gia' espletati nell'ambito del programma di
assunzione del Magistrato per il Po di cui all'art. 3, comma 1, del
DPCM 12 ottobre 2000.