AVVISI DI GARE D'APPALTO
Bando pubblico per l'individuazione dei soci privati minoritari per la costituzione di una Societa' di scopo
L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, in seguito denominata
ACER Ferrara, con sede in Ferrara, Corso Vittorio Veneto n. 7, in
attuazione di quanto disposto dalla Conferenza degli Enti nella
seduta del 13/12/2002, e della delibera del proprio Consiglio di
amministrazione n. 29 del 4/2/2003 bandisce una selezione pubblica
per l'individuazione dei soci privati minoritari per la costituzione
di una Societa' di scopo per l'esercizio di attivita' inerenti le
politiche abitative degli Enti locali titolari dell'ACER Ferrara in
materia di abitazioni in locazione permanente, cosi' come meglio
specificato nell'allegato "statuto" societario.
Fonti normative: art. 2, comma 1, lettera b), artt. 12, 14, 41, comma
3 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 24 dell'8/8/2001; art. 2
dello statuto dell'ACER.
La societa' sara' costituita dall'ACER, dai comuni titolari dell'ACER
stessa che intendono affidare direttamente alla societa' l'esercizio
delle attivita' inerenti le politiche abitative facenti capo ai
Comuni ed individuate dall'oggetto sociale della Srl, e da imprese
private operanti nel settore delle abitazioni a locazione permanente
aventi i requisiti sottoprecisati.
Le caratteristiche, le finalita' e gli assetti gestionali e societari
sono definiti dal Progetto per la costituzione della societa', a
disposizione presso l'Ufficio Segreteria generale e Risorse umane
dell'ACER di Ferrara, e dallo statuto della medesima che si allega al
presente bando.
Il capitale sociale, avuto riguardo alla struttura societaria ed
aziendale prevista nel relativo statuto a cui si rimanda, e'
quantificato in Euro ottantamila.
Nella Societa' di scopo l'ACER Ferrara disporra' di una quota
partecipativa del 60%, il Comune o i Comuni di una quota pari al 25%,
le imprese private, nel loro complesso, del 15% da assegnare per
intero nel caso di un unico socio privato o da ripartire in parti
uguali in caso di piu' imprese private.
Partecipazione al bando
Requisiti di ammissione:
1) possono partecipare le imprese private che negli ultimi cinque
anni abbiano realizzato, direttamente o attraverso forme consortili,
interventi da destinare a locazione permanente, oggetto di contributi
da parte della Regione Emilia-Romagna con sede legale ed
amministrativa nella provincia di Ferrara.
Documentazione richiesta:
1) domanda di partecipazione alla selezione, in bollo, sottoscritta
dal legale rappesentante della societa' istante con apposizione
all'esterno della busta della dicitura "Costituzione della societa'
di scopo". La domanda dovra' contenere la piena accettazione dello
statuto e delle condizioni contenute nel bando. Alla domanda dovra'
essere allegata, in alternativa all'autenticazione, copia fotostatica
di un documento di identita' del sottoscrittore; la domanda puo'
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68 e successive
modificazioni e del DPR 403/98 con la quale il legale rappresentante
del partecipante assumendosene la piena responsabilita': a) elenca
gli interventi di edilizia abitativa da destinare a locazione
permanente oggetto di contributi da parte della Regione
Emilia-Romagna realizzati negli ultimi 5 anni, direttamente o
attraverso forme consortili; b) certifica, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.
75, comma 1, lettere a), b), c), d), g) del DPR 554/99; l'impresa
dovra' riportare integralmente il testo delle predette lettere del
comma 1 al fine di una piena e consapevole presa di coscienza del
loro contenuto; c) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi
di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari; d) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'art. 3, Legge 1423/56, irrogate nei
confronti di un proprio convivente; e) elenca le imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova,
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; f) certificato o
autocertificazione relativa all'iscrizione al Registro delle imprese,
comunque comprovante l'ubicazione della sede legale ed amministrativa
nella provincia di Ferrara e l'identificazione del legale
rappresentante dell'impresa.
Tempi: gli interessati dovranno fare pervenire le richieste di
partecipazione alla sede dell'ACER Ferrara entro le ore 12 del
17/3/2003 con raccomandata a.r. a mano o a mezzo di concessionario di
Servizio postale. Non saranno prese in considerazione richieste
pervenute dopo il termine sopraindicato.
Selezione: tutte le imprese partecipanti alla selezione ed in
possesso dei requisiti richiesti verranno ammesse alla costituenda
societa'.
L'ACER Ferrara si riserva in qualsiasi momento di interrompere le
procedure inerenti la costituzione della societa' senza che gli
offerenti possano pretendere alcunche' anche a titolo di
risarcimento.
Pubblicazione: il presente bando viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nell'Albo dell'ACER di
Ferrara e negli Albi dei Comuni della Provincia di Ferrara.Per quanto
attiene al presente bando si ci puo' rivolgere al dott. Marco Turchi,
direttore dell'ACER Ferrara.
IL PRESIDENTE
Luciano Bertasi
STATUTO
Art. 1 - Costituzione - Sede
1) Ai sensi dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 41, comma 3 della Legge
della Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, nonche' dell'art.
2, comma 6 dello statuto dell'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER)
Ferrara, e' costituita una Societa' di scopo a responsabilita'
limitata, a prevalente capitale pubblico locale, denominata ". . . .
. . Srl" con sede in Ferrara, Corso Vittorio Veneto n. 7.
2) La Societa' puo' istituire anche sedi secondarie, succursali,
filiali.
3) L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione puo'
deliberare l'apertura di depositi, magazzini, uffici distaccati,
recapiti e centri di servizio per i clienti, o sopprimerli.
Art. 2 - Oggetto sociale
1) La Societa' ha per oggetto l'esercizio di attivita' inerenti le
politiche abitative degli Enti locali titolari dell'ACER Ferrara, in
materia di abitazioni in locazione permanente, esercizio affidato
direttamente ai sensi degli artt. 14, comma 1 e 41, comma 3 della
L.R. 24/01 nonche' dell'art. 2, comma 6 dello statuto dell'ACER di
Ferrara.
2) In tale ambito la Societa' provvede in particolare a:
a) recuperare o realizzare le abitazioni in locazione permanente
secondo i programmi deliberati dagli Enti locali soci;
b) gestire gli immobili di cui al precedente punto a) in tutti gli
aspetti e fasi, ivi comprese le locazioni e la manutenzione ordinaria
e straordinaria;
c) fornire prestazioni di servizi agli assegnatari delle abitazioni
in locazione;
d) svolgere attivita' complementari o strumentali a quelle
individuate nei precedenti punti a), b), c).
3) L'esercizio delle attivita' di cui ai commi precedenti a favore di
Enti titolari dell'ACER di Ferrara e non soci della Societa', puo'
avvenire previa deliberazione di assemblea straordinaria.
4) La Societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5) Nei settori di proprio interesse, la Societa' puo' promuovere e
realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei
processi da svolgere, cedere e sfruttare, privative, invenzioni
nonche' stipulare accordi di collaborazione con istituti, Enti
privati e pubblici.
6) Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Societa' puo'
coordinare le proprie iniziative con altre aziende o societa'
fornitrici di servizi di pubblico interesse, utilizzando ogni
strumento consentito dalla normativa vigente.
7) La Societa', nell'esercizio delle proprie attivita', deve tendere
al miglioramento della qualita' dei servizi prestati, perseguendo il
contenimento dei canoni di locazione e l'efficienza.
Art. 3 - Durata
1) La durata della Societa' e' fissata al 31/12/2030 e potra' essere
prorogata o ridotta con delibera dell'assemblea.
Art. 4 - Capitale sociale
1) Il capitale sociale e' di Euro 80.000 diviso in numero 8.000 quote
nominative di nominali Euro 10 cadauna.
2) Il capitale sociale e' detenuto maggioritariamente dall'ACER
Ferrara e da Comuni titolari della stessa ai sensi della Legge
regionale Emilia- Romagna 24/01, anche congiuntamente fra essi.3)
Pertanto non avra' valore nei confronti della Societa' il passaggio
di quote che porti la partecipazione degli Enti di cui al comma
precedente al di sotto del 51% del capitale sociale.
4) Possono essere soci della Societa', l'ACER Ferrara, i Comuni
titolari dell'ACER stessa ai sensi della Legge regionale
Emilia-Romagna 24/01 che affidano alla Societa' l'esercizio di
attivita' inerenti le politiche abitative facenti capo ai Comuni
medesimi ed individuate nell'oggetto sociale di cui al precedente
art. 2, nonche' imprese private con sede legale ed amministrativa
nella provincia di Ferrara che negli ultimi cinque anni abbiano
realizzato, direttamente o attraverso forme consortili, interventi di
edilizia abitativa da destinare a locazione permanente oggetto di
contributi da parte della Regione Emilia- Romagna.
5) Il capitale sociale puo' essere aumentato o diminuito con delibera
dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da
questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile
in materia e fatte salve, in ogni caso, le condizioni di cui al
presente articolo.
6) In caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi
soci, il prezzo delle quote e' rappresentato dal valore contabile
delle quote stesse per i Comuni, mentre per i soci privati detto
valore costituisce il prezzo minimo.
Art. 5 - Quote
1) Le quote sociali sono nominative e trasferibili, fatto salvo per
il vincolo del rispetto dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, i vincoli del
presente articolo e per i diritti di prelazione sotto riportati.
2) La cessione dell'intera partecipazione da parte di un Comune e'
subordinata all'assenso dell'assemblea straodinaria, all'acquisto
delle quote da parte degli altri soci pubblici proporzionalmente alle
quote gia' possedute con possibilita' di sostituzione fra soci
pubblici e ad un prezzo corrispondente al valore contabile delle
quote medesime, e secondo le procedure sottoriportate, nonche' al
mantenimento in capo alla societa' dell'affidamento dell'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 2 alle condizioni convenute al
momento dell'affidamento medesimo.
3) In caso di cessione di quote per atto tra vivi da parte dell'ACER
Ferrara o di Comuni, spetta agli Enti pubblici soci il diritto di
prelazione d'acquisto proporzionalmente alle quote gia' possedute e
ad un prezzo corrispondente al valore contabile delle quote medesime,
con possibilita' di sostituzione tra soci destinatari del diritto.
Le quote non acquistate dai soci titolari del diritto di prelazione
possono essere liberamente cedute, nel rispetto della vigente
normativa e delle condizioni e limiti di cui al precedente art. 4,
commi 2, 3 e 4, ad acquirenti scelti con il consenso dell'assemblea
straordinaria ed a condizioni non inferiori a quelle contenute
nell'offerta.
4) E' consentita la cessione di quote per atti tra vivi da parte dei
soci pivati ad altre loro societa' partecipate aventi i requisiti
previsti dal precedente art. 4 per divenire soci della Societa'; tale
cessione non e' sottoposta ai vincoli e diritti di prelazione di cui
al presente articolo.
In caso di cessione di quote per atto tra vivi da parte dei soci
privati, non destinati a loro societa' partecipate, spetta agli altri
soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle quote
gia' possedute con possibilita' di sostituzione di Enti pubblici con
altri della stessa natura e di imprese private socie con altre della
stessa natura.
Le quote non acquistate dai soci titolari del diritto di prelazione
possono essere liberamente cedute nel rispetto della vigente
normativa, delle prescrizioni e limiti di cui al pecedente articolo
4, commi 2, 3 e 4 ed a condizioni non inferiori a quelle contenute
nell'offerta.
5) In caso di cessione di quote, il socio cedente deve comunicare con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci
aventi diritto di prelazione cosi' come riportato nei precedenti
commi, all'Organo di amministrazione ed al Collegio sindacale se
esistente, la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le
proprie quote.6) I soci destinatari della comunicazione devono
dichiarare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da
inviare al socio cedente, alla Societa' ed al Collegio sindacale se
esistente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
la loro decisione di esperire il diritto di prelazione.
7) Qualora taluno dei soci destinatari non esercitasse la facolta' di
acquisto, gli altri soci destinatari possono sostituirsi a lui
nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale delle quote di
partecipazione possedute, entro altri trenta giorni.
Art. 6 - Proprieta' degli immobili
1) La proprieta' delle abitazioni recuperate o realizzate dalla
Societa' fa capo alla medesima.
2) In caso di cessazione o cambiamento di attivita' della Societa',
gli immobili oggetto di contributi erogati dalla Regione Emilia-
Romagna devono essere devoluti, a titolo gratuito al Comune sul cui
territorio essi sorgono.
Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentano le
caratteristiche di cui all'art. 14, comma 1 della Legge regionale
Emilia-Romagna 24/01, nonche' i casi di cessione delle abitazioni,
qualora cio' sia consentito dalla convenzione di cui all'art. 12,
comma 4 della legge stessa debitamente trascritta nei registri
immobiliari e l'acquirente si impegni espressamente, con l'atto di
acquisto, alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto
dalla convenzione di cui sopra ed alla cessione degli immobili a
titolo gratuito al Comune sul cui territorio essi sorgono, in caso di
cessazione o cambiamento di attivita'.
3) In caso di scioglimento, liquidazione, fusione, accorpamento,
cessione della Societa', i beni di proprieta' della stessa e
costruiti con finanziamento in conto impianti totalmente a carico dei
Comuni soci devono essere ceduti gratuitamente ai Comuni stessi,
salvo diversa disposizione da parte di questi.
In caso di finanziamento parziale, la cessione avviene ad un prezzo
corrispondente alla percentuale del costo del bene non oggetto del
finanziamento, calcolato sul valore residuo da ammortizzare del bene
stesso, sempre fatta salva diversa disposizione da parte dei Comuni
beneficiari dell'assegnazione.
Art. 7 - Finanziamento soci
1) I soci possono finanziare la Societa' anche a titolo oneroso e la
Societa' puo' acquisire fondi con obbligo di rimborso, nei limiti e
secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2) Le risorse finanziarie necessarie per il recupero o realizzazione
di abitazioni in locazione permanente possono essere acquisite dalla
Societa' con finanziamento oneroso dei soci ad un tasso d'interesse
non superiore a quello praticato, per operazioni similari, dalla
Cassa depositi e prestiti.
Ad ogni modo il comune che ha programmato l'intervento assume
l'impegno, in caso di ricorso a terzi per il finanziamento di detto
recupero o realizzazione a rendersi garante degli adempimenti della
Societa' nei confronti dei finanziatori, se richiesto.
Art. 8 - Voto e rappresentanza dell'assemblea
1) Ogni quota ha diritto ad un voto.
2) Il diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea sono
regolati dalla legge.
Art. 9 - Assemblea
1) La convocazione dell'assemblea, la regolare costituzione della
stessa e la validita' delle deliberazioni sono regolate dalla legge.
2) L'assemblea, comunque, puo' essere convocata presso la sede
sociale o altrove, purche' in Italia.
Art. 10 - Presidenza dell'assemblea
1) L'assemblea e' presieduta dal socio, o suo rappresentante, che
detiene il piu' elevato pacchetto di quote o, in mancanza, dalla
persona eletta dall'assemblea. 2) Le funzioni di Segretario sono
svolte da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea, nella sua prima
riunione, puo' nominare un Segretario, anche tra persone estranee
alla Societa', a tempo indeterminato con possibilita' di revoca in
ogni momento.
3) Il verbale e' redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
4) Nell'assemblea straordinaria il verbale e' redatto da un notaio.
5) Ciascun socio puo' prendere visione del verbale dell'assemblea nei
locali della Societa'.
Art. 11 - Deliberazioni dell'assemblea ordinaria
1) Oltre ai compiti specificatamente previsti dalla legge e da altri
articoli dello Statuto, spetta all'assemblea ordinaria deliberare:
- in materia di affidamento diretto da parte dei Comuni soci di
attivita' inerenti le politiche abitative degli stessi in materia di
abitazioni in locazione permanente;
- la convenzione prevista dall'art. 12, comma 4 della Legge regionale
Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24;
- l'acquisto di partecipazioni e la costituzione di societa'.
Art. 12 - Amministrazione
1) La Societa' e' amministrata da un Amministratore unico o da un
Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un
massimo di cinque membri conformemente alla deliberazione
dell'assemblea.
2) L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di amministrazione
possono essere scelti anche tra non soci e, comunque, in base alla
competenza tecnica, professionale, gestionale, amministrativa.
3) Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di
legge.
5) Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza del
Consiglio, si intende decaduto l'intero Consiglio.
6) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato all'atto
della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione
dell'assemblea stessa.
Art. 13 - Consiglio di amministrazione
1) Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Presidente che
viene eletto dall'assemblea.
2) In sua assenza la presidenza viene assunta dal consigliere di cui
all'ultimo comma del successivo art. 17 e, in mancanza, da altro
amministratore designato dai presenti.
3) Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario scegliendolo
anche tra persone esterne al Consiglio stesso.
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1) Il Consiglio si riunisce nella sede della Societa' ogni volta che
il Presidente lo giudica opportuno, oppure quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri.
2) La convocazione del Consiglio e' fatta dal Presidente con lettera
raccomandata anche a mano, a mezzo telefax, spedita a ciascun
amministratore di norma cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma o altro
equipollente mezzo di comunicazione, da trasmettere almeno
ventiquattro ore prima.
3) Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare.
4) Della convocazione deve essere data notizia ai membri effettivi
del Collegio sindacale, se esistente.
Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
1) Per la validita' del Consiglio di amministrazione necessita la
presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Art. 16 - Poteri dell'Organo di amministrazione
1) L'Organo di amministrazione per il raggiungimento degli scopi
sociali e' investito di piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Societa', senza eccezioni di sorta salvo quelli
che siano riservati espressamente dalla legge e/o dal presente
statuto all'assemblea.
2) In caso di Amministratore unico i poteri sono limitati
all'attivita' di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 del
precedente art. 2.
L'attivita' di cui al punto a) di detto comma compete all'assemblea
ordinaria che puo' delegarne operazioni gestionali all'Amministratore
unico stabilendone modalita' e condizioni. Inoltre rientra nella
competenza dell'assemblea ordinaria quanto indicato al comma 2 del
successivo art. 17, lettere a), b), c), d), e).
L'assemblea ordinaria in sede di nomina dell'Amministratore unico ed
anche successivamente puo' definirne e variarne competenze,
direttive, rapporti con l'assemblea stessa, e con gli Organi
amministrativi dei soci.
Art. 17 - Amministratori delegati
1) Il Consiglio puo' delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le
proprie attribuzioni o parte di esse, sia al Presidente, sia a uno o
piu' amministratori delegati, salvo quanto previsto dal successivo
articolo.
2) Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di
amministrazione:
a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto
concerne la struttura organizzativa generale della Societa';
c) la nomina dei dirigenti;
d) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
e) la definizione dell'organigramma aziendale.
3) Il Consiglio deve provvedere alla nomina del Consigliere delegato
alla sostituzione del Presidente in caso di suo impedimento.
Art. 18 - Rappresentanza
1) La rappresentanza legale della Societa' spetta all'Amministratore
unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2) Entro i limiti delle attivita' delegate, l'Amministratore delegato
ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi
disgiunta da quella del Presidente.
3) E' conferito all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio
di amministrazione, all'Amministratore delegato, il potere di
rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della
Societa', e/o a terzi, come di revocarle.
Art. 19 - Collegio sindacale
1) Qualora si verifichino le condizioni stabilite dal Codice civile
per l'obbligatorieta' del Collegio sindacale, l'assemblea nomina il
Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti,
nonche' il Presidente del Collegio medesimo, determinando le loro
retribuzioni.
2) Essi restano in carica per un triennio e non possono essere
rimossi se non per giusta causa.
Art. 20 - Esercizio sociale
1) L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 21 - Programmazione e budget
1) Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sottopone
il budget annuale all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il
termine fissato dalla stessa e comunque non oltre il termine di
approvazione del bilancio dell'esercizio precedente cui il budget si
riferisce.
2) Il budget e' accompagnato da una nota illustrativa della gestione
e degli investimenti.
Art. 22 - Ripartizione degli utili
1) Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti
esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:
- una quota non inferiore al cinque per cento al fondo di riserva
legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- una quota non inferiore al cinque per cento a riserva statutaria
fino a che non abbia raggiunto l'importo del capitale sociale;
- il residuo ai soci, salva diversa destinazione dell'Assemblea dei
soci.
Art. 23 - Controversie
1) Le controversie che possono insorgere fra le societa' ed i soci
aventi causa, fra gli amministratori ed i liquidatori in sede di
interpretazione, applicazione o risoluzione del presente statuto,
sono decise da un arbitro amichevole compositore nominato unitamente
dalle parti o, in caso di disaccordo, da un Collegio di tre arbitri,
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo dai due
nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara che
integrera' anche arbitri decaduti non sostituiti dalle parti che li
avevano nominati entro dieci giorni dal ricevimento della notizia.
2) Anche l'eventuale Collegio avra' funzioni di amichevole
composizione.
3) L'arbitro ed il Collegio funzionano senza vincolo procedurale e
con giudizio inappellabile che le parti accetteranno come espressione
della loro volonta' contrattuale transattiva.
Art. 24 - Disposizione generale
1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si
fa riferimento al Codice civile ed alle altre leggi vigenti in
materia.
Scadenza: 17 marzo 2003