ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

AVVISI DI GARE D'APPALTO

Bando pubblico per l'individuazione dei soci privati minoritari per la costituzione di una Societa' di scopo

L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, in seguito denominata             
ACER Ferrara, con sede in Ferrara, Corso Vittorio Veneto n. 7, in               
attuazione di quanto disposto dalla Conferenza degli Enti nella                 
seduta del 13/12/2002, e della delibera del proprio Consiglio di                
amministrazione n. 29 del 4/2/2003 bandisce una selezione pubblica              
per l'individuazione dei soci privati minoritari per la costituzione            
di una Societa' di scopo per l'esercizio di attivita' inerenti le               
politiche abitative degli Enti locali titolari dell'ACER Ferrara in             
materia di abitazioni in locazione permanente, cosi' come meglio                
specificato nell'allegato "statuto" societario.                                 
Fonti normative: art. 2, comma 1, lettera b), artt. 12, 14, 41, comma           
3 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 24 dell'8/8/2001; art. 2              
dello statuto dell'ACER.                                                        
La societa' sara' costituita dall'ACER, dai comuni titolari dell'ACER           
stessa che intendono affidare direttamente alla societa' l'esercizio            
delle attivita' inerenti le politiche abitative facenti capo ai                 
Comuni ed individuate dall'oggetto sociale della Srl, e da imprese              
private operanti nel settore delle abitazioni a locazione permanente            
aventi i requisiti sottoprecisati.                                              
Le caratteristiche, le finalita' e gli assetti gestionali e societari           
sono definiti dal Progetto per la costituzione della societa', a                
disposizione presso l'Ufficio Segreteria generale e Risorse umane               
dell'ACER di Ferrara, e dallo statuto della medesima che si allega al           
presente bando.                                                                 
Il capitale sociale, avuto riguardo alla struttura societaria ed                
aziendale prevista nel relativo statuto a cui si rimanda, e'                    
quantificato in Euro ottantamila.                                               
Nella Societa' di scopo l'ACER Ferrara disporra' di una quota                   
partecipativa del 60%, il Comune o i Comuni di una quota pari al 25%,           
le imprese private, nel loro complesso, del 15% da assegnare per                
intero nel caso di un unico socio privato o da ripartire in parti               
uguali in caso di piu' imprese private.                                         
Partecipazione al bando                                                         
Requisiti di ammissione:                                                       
1) possono partecipare le imprese private che negli ultimi cinque               
anni abbiano realizzato, direttamente o attraverso forme consortili,            
interventi da destinare a locazione permanente, oggetto di contributi           
da parte della Regione Emilia-Romagna con sede legale ed                        
amministrativa nella provincia di Ferrara.                                      
Documentazione richiesta:                                                       
1) domanda di partecipazione alla selezione, in bollo, sottoscritta             
dal legale rappesentante della societa' istante con apposizione                 
all'esterno della busta della dicitura "Costituzione della societa'             
di scopo". La domanda dovra' contenere la piena accettazione dello              
statuto e delle condizioni contenute nel bando. Alla domanda dovra'             
essere allegata, in alternativa all'autenticazione, copia fotostatica           
di un documento di identita' del sottoscrittore; la domanda puo'                
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante           
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;                                
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68 e successive            
modificazioni e del DPR 403/98 con la quale il legale rappresentante            
del partecipante assumendosene la piena responsabilita': a) elenca              
gli interventi di edilizia abitativa da destinare a locazione                   
permanente oggetto di contributi da parte della Regione                         
Emilia-Romagna realizzati negli ultimi 5 anni, direttamente o                   
attraverso forme consortili; b) certifica, indicandole                          
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.           
75, comma 1, lettere a), b), c), d), g) del DPR 554/99; l'impresa               
dovra' riportare integralmente il testo delle predette lettere del              
comma 1 al fine di una piena e consapevole presa di coscienza del               
loro contenuto; c) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi           
di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,                 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci                        
accomandatari; d) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5             
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione             
della sorveglianza di cui all'art. 3, Legge 1423/56, irrogate nei               
confronti di un proprio convivente; e) elenca le imprese                        
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova,           
ai sensi dell'articolo  2359 del Codice civile, in situazione di                
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale                  
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; f) certificato o              
autocertificazione relativa all'iscrizione al Registro delle imprese,           
comunque comprovante l'ubicazione della sede legale ed amministrativa           
nella provincia di Ferrara e l'identificazione del legale                       
rappresentante dell'impresa.                                                    
Tempi: gli interessati dovranno fare pervenire le richieste di                  
partecipazione alla sede dell'ACER Ferrara entro le ore 12 del                  
17/3/2003 con raccomandata a.r. a mano o a mezzo di concessionario di           
Servizio postale. Non saranno prese in considerazione richieste                 
pervenute dopo il termine sopraindicato.                                        
Selezione: tutte le imprese partecipanti alla selezione ed in                   
possesso dei requisiti richiesti verranno ammesse alla costituenda              
societa'.                                                                       
L'ACER Ferrara si riserva in qualsiasi momento di interrompere le               
procedure inerenti la costituzione della societa' senza che gli                 
offerenti possano pretendere alcunche' anche a titolo di                        
risarcimento.                                                                   
Pubblicazione: il presente bando viene pubblicato nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nell'Albo dell'ACER di                  
Ferrara e negli Albi dei Comuni della Provincia di Ferrara.Per quanto           
attiene al presente bando si ci puo' rivolgere al dott. Marco Turchi,           
direttore dell'ACER Ferrara.                                                    
IL PRESIDENTE                                                                   
Luciano Bertasi                                                                 
STATUTO                                                                         
Art. 1 - Costituzione - Sede                                                    
1) Ai sensi dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 41, comma 3 della Legge           
della Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, nonche' dell'art.            
2, comma 6 dello statuto dell'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER)                
Ferrara, e' costituita una Societa' di scopo a responsabilita'                  
limitata, a prevalente capitale pubblico locale, denominata ". . . .            
. . Srl" con sede in Ferrara, Corso Vittorio Veneto n. 7.                       
2) La Societa' puo' istituire anche sedi secondarie, succursali,                
filiali.                                                                        
3) L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione puo'                
deliberare l'apertura di depositi, magazzini, uffici distaccati,                
recapiti e centri di servizio per i clienti, o sopprimerli.                     
Art. 2 - Oggetto sociale                                                        
1) La Societa' ha per oggetto l'esercizio di attivita' inerenti le              
politiche abitative degli Enti locali titolari dell'ACER Ferrara, in            
materia di abitazioni in locazione permanente, esercizio affidato               
direttamente ai sensi degli artt. 14, comma 1 e 41, comma 3 della               
L.R. 24/01 nonche' dell'art. 2, comma 6 dello statuto dell'ACER di              
Ferrara.                                                                        
2) In tale ambito la Societa' provvede in particolare a:                        
a) recuperare o realizzare le abitazioni in locazione permanente                
secondo i programmi deliberati dagli Enti locali soci;                          
b) gestire gli immobili di cui al precedente punto a) in tutti gli              
aspetti e fasi, ivi comprese le locazioni e la manutenzione ordinaria           
e straordinaria;                                                                
c) fornire prestazioni di servizi agli assegnatari delle abitazioni             
in locazione;                                                                   
d) svolgere attivita' complementari o strumentali a quelle                      
individuate nei precedenti punti a), b), c).                                    
3) L'esercizio delle attivita' di cui ai commi precedenti a favore di           
Enti titolari dell'ACER di Ferrara e non soci della Societa', puo'              
avvenire previa deliberazione di assemblea straordinaria.                       
4) La Societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali,                   
industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od              
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.                                
5) Nei settori di proprio interesse, la Societa' puo' promuovere e              
realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei           
processi da svolgere, cedere e sfruttare, privative, invenzioni                 
nonche' stipulare accordi di collaborazione con istituti, Enti                  
privati e pubblici.                                                             
6) Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Societa' puo'                  
coordinare le proprie iniziative con altre aziende o societa'                   
fornitrici di servizi di pubblico interesse, utilizzando ogni                   
strumento consentito dalla normativa vigente.                                   
7) La Societa', nell'esercizio delle proprie attivita', deve tendere            
al miglioramento della qualita' dei servizi prestati, perseguendo il            
contenimento dei canoni di locazione e l'efficienza.                            
Art. 3 - Durata                                                                 
1) La durata della Societa' e' fissata al 31/12/2030 e potra' essere            
prorogata o ridotta con delibera dell'assemblea.                                
Art. 4 - Capitale sociale                                                       
1) Il capitale sociale e' di Euro 80.000 diviso in numero 8.000 quote           
nominative di nominali Euro 10 cadauna.                                         
2) Il capitale sociale e' detenuto maggioritariamente dall'ACER                 
Ferrara e da Comuni titolari della stessa ai sensi della Legge                  
regionale Emilia- Romagna 24/01, anche congiuntamente fra essi.3)               
Pertanto non avra' valore nei confronti della Societa' il passaggio             
di quote che porti la partecipazione degli Enti di cui al comma                 
precedente al di sotto del 51% del capitale sociale.                            
4) Possono essere soci della Societa', l'ACER Ferrara, i Comuni                 
titolari dell'ACER stessa ai sensi della Legge regionale                        
Emilia-Romagna 24/01 che affidano alla Societa' l'esercizio di                  
attivita' inerenti le politiche abitative facenti capo ai Comuni                
medesimi ed individuate nell'oggetto sociale di cui al precedente               
art. 2, nonche' imprese private con sede legale ed amministrativa               
nella provincia di Ferrara che negli ultimi cinque anni abbiano                 
realizzato, direttamente o attraverso forme consortili, interventi di           
edilizia abitativa da destinare a locazione permanente oggetto di               
contributi da parte della Regione Emilia- Romagna.                              
5) Il capitale sociale puo' essere aumentato o diminuito con delibera           
dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da                
questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile             
in materia e fatte salve, in ogni caso, le condizioni di cui al                 
presente articolo.                                                              
6) In caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi                
soci, il prezzo delle quote e' rappresentato dal valore contabile               
delle quote stesse per i Comuni, mentre per i soci privati detto                
valore costituisce il prezzo minimo.                                            
Art. 5 - Quote                                                                  
1) Le quote sociali sono nominative e trasferibili, fatto salvo per             
il vincolo del rispetto dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, i vincoli del              
presente articolo e per i diritti di prelazione sotto riportati.                
2) La cessione dell'intera partecipazione da parte di un Comune e'              
subordinata all'assenso dell'assemblea straodinaria, all'acquisto               
delle quote da parte degli altri soci pubblici proporzionalmente alle           
quote gia' possedute con possibilita' di sostituzione fra soci                  
pubblici e ad un prezzo corrispondente al valore contabile delle                
quote medesime, e secondo le procedure sottoriportate, nonche' al               
mantenimento in capo alla societa' dell'affidamento dell'esercizio              
delle attivita' di cui all'art. 2 alle condizioni convenute al                  
momento dell'affidamento medesimo.                                              
3) In caso di cessione di quote per atto tra vivi da parte dell'ACER            
Ferrara o di Comuni, spetta agli Enti pubblici soci il diritto di               
prelazione d'acquisto proporzionalmente alle quote gia' possedute e             
ad un prezzo corrispondente al valore contabile delle quote medesime,           
con possibilita' di sostituzione tra soci destinatari del diritto.              
Le quote non acquistate dai soci titolari del diritto di prelazione             
possono essere liberamente cedute, nel rispetto della vigente                   
normativa e delle condizioni e limiti di cui al precedente art. 4,              
commi 2, 3 e 4, ad acquirenti scelti con il consenso dell'assemblea             
straordinaria ed a condizioni non inferiori a quelle contenute                  
nell'offerta.                                                                   
4) E' consentita la cessione di quote per atti tra vivi da parte dei            
soci pivati ad altre loro societa' partecipate aventi i requisiti               
previsti dal precedente art. 4 per divenire soci della Societa'; tale           
cessione non e' sottoposta ai vincoli e diritti di prelazione di cui            
al presente articolo.                                                           
In caso di cessione di quote per atto tra vivi da parte dei soci                
privati, non destinati a loro societa' partecipate, spetta agli altri           
soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle quote           
gia' possedute con possibilita' di sostituzione di Enti pubblici con            
altri della stessa natura e di imprese private socie con altre della            
stessa natura.                                                                  
Le quote non acquistate dai soci titolari del diritto di prelazione             
possono essere liberamente cedute nel rispetto della vigente                    
normativa, delle prescrizioni e limiti di cui al pecedente articolo             
4, commi 2, 3 e 4 ed a condizioni non inferiori a quelle contenute              
nell'offerta.                                                                   
5) In caso di cessione di quote, il socio cedente deve comunicare con           
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci             
aventi diritto di prelazione cosi' come riportato nei precedenti                
commi, all'Organo di amministrazione ed al Collegio sindacale se                
esistente, la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le                 
proprie quote.6) I soci destinatari della comunicazione devono                  
dichiarare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da                  
inviare al socio cedente, alla Societa' ed al Collegio sindacale se             
esistente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,             
la loro decisione di esperire il diritto di prelazione.                         
7) Qualora taluno dei soci destinatari non esercitasse la facolta' di           
acquisto, gli altri soci destinatari possono sostituirsi a lui                  
nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale delle quote di              
partecipazione possedute, entro altri trenta giorni.                            
Art. 6 - Proprieta' degli immobili                                              
1) La proprieta' delle abitazioni recuperate o realizzate dalla                 
Societa' fa capo alla medesima.                                                 
2) In caso di cessazione o cambiamento di attivita' della Societa',             
gli immobili oggetto di contributi erogati dalla Regione Emilia-                
Romagna devono essere devoluti, a titolo gratuito al Comune sul cui             
territorio essi sorgono.                                                        
Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentano le              
caratteristiche di cui all'art. 14, comma 1 della Legge regionale               
Emilia-Romagna 24/01, nonche' i casi di cessione delle abitazioni,              
qualora cio' sia consentito dalla convenzione di cui all'art. 12,               
comma 4 della legge stessa debitamente trascritta nei registri                  
immobiliari e l'acquirente si impegni espressamente, con l'atto di              
acquisto, alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto             
dalla convenzione di cui sopra ed alla cessione degli immobili a                
titolo gratuito al Comune sul cui territorio essi sorgono, in caso di           
cessazione o cambiamento di attivita'.                                          
3) In caso di scioglimento, liquidazione, fusione, accorpamento,                
cessione della Societa', i beni di proprieta' della stessa e                    
costruiti con finanziamento in conto impianti totalmente a carico dei           
Comuni soci devono essere ceduti gratuitamente ai Comuni stessi,                
salvo diversa disposizione da parte di questi.                                  
In caso di finanziamento parziale, la cessione avviene ad un prezzo             
corrispondente alla percentuale del costo del bene non oggetto del              
finanziamento, calcolato sul valore residuo da ammortizzare del bene            
stesso, sempre fatta salva diversa disposizione da parte dei Comuni             
beneficiari dell'assegnazione.                                                  
Art. 7 - Finanziamento soci                                                     
1) I soci possono finanziare la Societa' anche a titolo oneroso e la            
Societa' puo' acquisire fondi con obbligo di rimborso, nei limiti e             
secondo i criteri stabiliti dalla legge.                                        
2) Le risorse finanziarie necessarie per il recupero o realizzazione            
di abitazioni in locazione permanente possono essere acquisite dalla            
Societa' con finanziamento oneroso dei soci ad un tasso d'interesse             
non superiore a quello praticato, per operazioni similari, dalla                
Cassa depositi e prestiti.                                                      
Ad ogni modo il comune che ha programmato l'intervento assume                   
l'impegno, in caso di ricorso a terzi per il finanziamento di detto             
recupero o realizzazione a rendersi garante degli adempimenti della             
Societa' nei confronti dei finanziatori, se richiesto.                          
Art. 8 - Voto e rappresentanza dell'assemblea                                   
1) Ogni quota ha diritto ad un voto.                                            
2) Il diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea sono               
regolati dalla legge.                                                           
Art. 9 - Assemblea                                                              
1) La convocazione dell'assemblea, la regolare costituzione della               
stessa e la validita' delle deliberazioni sono regolate dalla legge.            
2) L'assemblea, comunque, puo' essere convocata presso la sede                  
sociale o altrove, purche' in Italia.                                           
Art. 10 - Presidenza dell'assemblea                                             
1) L'assemblea e' presieduta dal socio, o suo rappresentante, che               
detiene il piu' elevato pacchetto di quote o, in mancanza, dalla                
persona eletta dall'assemblea.    2) Le funzioni di Segretario sono             
svolte da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea, nella sua prima           
riunione, puo' nominare un Segretario, anche tra persone estranee               
alla Societa', a tempo indeterminato con possibilita' di revoca in              
ogni momento.                                                                   
3) Il verbale e' redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e             
dal Segretario.                                                                 
4) Nell'assemblea straordinaria il verbale e' redatto da un notaio.             
5) Ciascun socio puo' prendere visione del verbale dell'assemblea nei           
locali della Societa'.                                                          
Art. 11 - Deliberazioni dell'assemblea ordinaria                                
1) Oltre ai compiti specificatamente previsti dalla legge e da altri            
articoli dello Statuto, spetta all'assemblea ordinaria deliberare:              
- in materia di affidamento diretto da parte dei Comuni soci di                 
attivita' inerenti le politiche abitative degli stessi in materia di            
abitazioni in locazione permanente;                                             
- la convenzione prevista dall'art. 12, comma 4 della Legge regionale           
Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24;                                            
- l'acquisto di partecipazioni e la costituzione di societa'.                   
Art. 12 - Amministrazione                                                       
1) La Societa' e' amministrata da un Amministratore unico o da un               
Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un                 
massimo di cinque membri conformemente alla deliberazione                       
dell'assemblea.                                                                 
2) L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di amministrazione           
possono essere scelti anche tra non soci e, comunque, in base alla              
competenza tecnica, professionale, gestionale, amministrativa.                  
3) Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rinnovabili.             
4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'                     
amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di           
legge.                                                                          
5) Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza del              
Consiglio, si intende decaduto l'intero Consiglio.                              
6) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per             
ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato all'atto             
della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione                     
dell'assemblea stessa.                                                          
Art. 13 - Consiglio di amministrazione                                          
1) Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Presidente che             
viene eletto dall'assemblea.                                                    
2) In sua assenza la presidenza viene assunta dal consigliere di cui            
all'ultimo comma del successivo art. 17 e, in mancanza, da altro                
amministratore designato dai presenti.                                          
3) Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario scegliendolo            
anche tra persone esterne al Consiglio stesso.                                  
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione                        
1) Il Consiglio si riunisce nella sede della Societa' ogni volta che            
il Presidente lo giudica opportuno, oppure quando ne sia fatta                  
domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri.                             
2) La convocazione del Consiglio e' fatta dal Presidente con lettera            
raccomandata anche a mano, a mezzo telefax, spedita a ciascun                   
amministratore di norma cinque giorni prima di quello fissato per la            
riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma o altro                     
equipollente mezzo di comunicazione, da trasmettere almeno                      
ventiquattro ore prima.                                                         
3) Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora             
dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare.                             
4) Della convocazione deve essere data notizia ai membri effettivi              
del Collegio sindacale, se esistente.                                           
Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione                        
1) Per la validita' del Consiglio di amministrazione necessita la               
presenza della maggioranza degli amministratori in carica.                      
Art. 16 - Poteri dell'Organo di amministrazione                                 
1) L'Organo di amministrazione per il raggiungimento degli scopi                
sociali e' investito di piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e            
straordinaria della Societa', senza eccezioni di sorta salvo quelli             
che siano riservati espressamente dalla legge e/o dal presente                  
statuto all'assemblea.                                                          
2) In caso di Amministratore unico i poteri sono limitati                       
all'attivita' di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 del                    
precedente art. 2.                                                              
L'attivita' di cui al punto a) di detto comma compete all'assemblea             
ordinaria che puo' delegarne operazioni gestionali all'Amministratore           
unico stabilendone modalita' e condizioni. Inoltre rientra nella                
competenza dell'assemblea ordinaria quanto indicato al comma 2 del              
successivo art. 17, lettere a), b), c), d), e).                                 
L'assemblea ordinaria in sede di nomina dell'Amministratore unico ed            
anche successivamente puo' definirne e variarne competenze,                     
direttive, rapporti con l'assemblea stessa, e con gli Organi                    
amministrativi dei soci.                                                        
Art. 17 - Amministratori delegati                                               
1) Il Consiglio puo' delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le            
proprie attribuzioni o parte di esse, sia al Presidente, sia a uno o            
piu' amministratori delegati, salvo quanto previsto dal successivo              
articolo.                                                                       
2) Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di                        
amministrazione:                                                                
a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;                      
b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto              
concerne la struttura organizzativa generale della Societa';                    
c) la nomina dei dirigenti;                                                     
d) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;                              
e) la definizione dell'organigramma aziendale.                                  
3) Il Consiglio deve provvedere alla nomina del Consigliere delegato            
alla sostituzione del Presidente in caso di suo impedimento.                    
Art. 18 - Rappresentanza                                                        
1) La rappresentanza legale della Societa' spetta all'Amministratore            
unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione.                         
2) Entro i limiti delle attivita' delegate, l'Amministratore delegato           
ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi                
disgiunta da quella del Presidente.                                             
3) E' conferito all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio           
di amministrazione, all'Amministratore delegato, il potere di                   
rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della                    
Societa', e/o a terzi, come di revocarle.                                       
Art. 19 - Collegio sindacale                                                    
1) Qualora si verifichino le condizioni stabilite dal Codice civile             
per l'obbligatorieta' del Collegio sindacale, l'assemblea nomina il             
Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti,            
nonche' il Presidente del Collegio medesimo, determinando le loro               
retribuzioni.                                                                   
2) Essi restano in carica per un triennio e non possono essere                  
rimossi se non per giusta causa.                                                
Art. 20 - Esercizio sociale                                                     
1) L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31                  
dicembre di ogni anno.                                                          
Art. 21 - Programmazione e budget                                               
1) Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sottopone           
il budget annuale all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il            
termine fissato dalla stessa e comunque non oltre il termine di                 
approvazione del bilancio dell'esercizio precedente cui il budget si            
riferisce.                                                                      
2) Il budget e' accompagnato da una nota illustrativa della gestione            
e degli investimenti.                                                           
Art. 22 - Ripartizione degli utili                                              
1) Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti                  
esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:                                     
- una quota non inferiore al cinque per cento al fondo di riserva               
legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;           
- una quota non inferiore al cinque per cento a riserva statutaria              
fino a che non abbia raggiunto l'importo del capitale sociale;                  
- il residuo ai soci, salva diversa destinazione dell'Assemblea dei             
soci.                                                                           
Art. 23 - Controversie                                                          
1) Le controversie che possono insorgere fra le societa' ed i soci              
aventi causa, fra gli amministratori ed i liquidatori in sede di                
interpretazione, applicazione o risoluzione del presente statuto,               
sono decise da un arbitro amichevole compositore nominato unitamente            
dalle parti o, in caso di disaccordo, da un Collegio di tre arbitri,            
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo dai due              
nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara che             
integrera' anche arbitri decaduti non sostituiti dalle parti che li             
avevano nominati entro dieci giorni dal ricevimento della notizia.              
2) Anche l'eventuale Collegio avra' funzioni di amichevole                      
composizione.                                                                   
3) L'arbitro ed il Collegio funzionano senza vincolo procedurale e              
con giudizio inappellabile che le parti accetteranno come espressione           
della loro volonta' contrattuale transattiva.                                   
Art. 24 - Disposizione generale                                                 
1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si             
fa riferimento al Codice civile ed alle altre leggi vigenti in                  
materia.                                                                        
Scadenza: 17 marzo 2003                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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