REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2581

Ridefinizione delle tariffe relative alla cessione del sangue e degli emoderivati fra le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 1, comma 6 della Legge 107/90, che prevede che il prezzo               
unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari sia            
stabilito con frequenza annuale con decreto del Ministero della                 
Salute;                                                                         
- l'art. 1, comma 5 della legge medesima che prevede, fra l'altro,              
che i costi della raccolta del sangue siano a carico del Sistema                
sanitario nazionale;                                                            
- il DM 5/11/1996, che nel definire il prezzo complessivo per le                
unita' di sangue intero in sacca multipla tiene conto dei costi                 
associativi, dei costi di raccolta e dei costi per l'esecuzione dei             
controlli;                                                                      
- il DPCM 29/11/2001, che include le prestazioni trasfusionali nei              
Livelli essenziali di assistenza da garantire sull'intero territorio            
nazionale;                                                                      
considerato:                                                                    
- che la delibera di Consiglio 382/02 di approvazione del Piano                 
sangue e plasma regionale 2002/2003 riconferma che la disponibilita'            
di sangue rappresenta la condizione essenziale per la realizzazione             
di tutti i progetti maggiormente significativi della pianificazione             
sanitaria regionale;                                                            
- che l'attuale sviluppo di attivita' complesse nell'ambito del                 
Sistema sanitario regionale quali il settore dell'emergenza                     
sanitaria, la cardiochirurgia, la traumatologia, l'attivita' di                 
trapianto e l'assistenza ai malati oncologici porta ad un                       
significativo aumento della necessita' di sangue;                               
- che e' impegno prioritario della programmazione sanitaria regionale           
il mantenimento dell'autosufficienza di sangue ed emoderivati e, per            
quanto possibile, il perseguimento dell'autosufficienza nazionale               
mediante l'invio alle regioni carenti della quota eccedente il                  
fabbisogno interno;                                                             
dato atto che i costi delle Aziende sanitarie relativi al sangue                
hanno subi'to, dalla data di ultima revisione nel 1996, una                     
maggiorazione dovuta sostanzialmente alle seguenti motivazioni:                 
- gli aumenti del costo del lavoro relativi al rinnovo dei contratti            
del personale della dirigenza medica-sanitaria e del comparto;                  
- l'incremento dei costi per l'acquisto di beni e servizi;                      
- l'introduzione di nuove metodiche per la validazione biologica                
delle unita' di sangue, quali la determinazione dell'antigene HCV con           
tecniche immunoenzimatiche e del genoma dell'HCV mediante                       
l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT), secondo quanto previsto            
dalle circolari del Ministero della Salute 30/10/2000, n. 17 e                  
19/12/2001, n. 14;                                                              
tenuto conto che si e' gia' provveduto, con delibera di Giunta                  
590/02, al necessario adeguamento delle tariffe di rimborso relative            
ai costi associativi e di raccolta sostenuti dalle Associazioni del             
volontariato, e che gli oneri derivanti da tale opportuno adeguamento           
graverebbero esclusivamente sui produttori di emoderivati nel caso              
non si procedesse ad un adeguamento delle tariffe per la cessione               
delle unita';                                                                   
considerata l'opportunita', per le considerazioni di cui sopra, di              
incentivare e sostenere l'attivita' delle Aziende sanitarie impegnate           
nel delicato settore della raccolta del sangue e della produzione di            
emocomponenti e plasmaderivati;                                                 
dato atto che il sistema di pagamento a tariffa ha dato riscontri               
positivi nell'ambito della realta' regionale e come tale deve essere            
sostenuto ed adeguato ai reali costi del sistema trasfusionale;                 
considerato:                                                                    
- che il Comitato regionale per le attivita' trasfusionali (CRAT), in           
applicazione del Piano sangue e plasma nazionale 1999/2001 e della              
programmazione regionale che ne consegue, ha rilevato la necessita'             
di pervenire ad una precisa conoscenza dei costi del Sistema                    
trasfusionale al fine di stabilire nuove tariffe;                               
- che allo scopo suddetto il Centro regionale di coordinamento e                
compensazione (CRCC) nel corso dell'anno 2002 ha effettuato, con il             
supporto di una figura dedicata con competenze economiche, una                  
rilevazione dei costi dei Servizi Immunotrasfusionali (SIT) di                  
quattro Aziende sanitarie, individuati quale campione rappresentativo           
dell'intera realta' regionale in virtu' delle loro caratteristiche              
strutturali e organizzative;                                                    
- che nel corso delle fasi operative il progetto e' stato condotto              
con lo stretto coinvolgimento e la collaborazione delle Direzioni               
aziendali, degli stessi SIT e degli Uffici per il Controllo di                  
gestione delle Aziende interessate;                                             
- che la rilevazione ha preso in considerazione il numero delle sedi            
nelle quali viene svolta la raccolta, le modalita' di validazione               
biologica e di lavorazione delle unita', le attivita', la dotazione             
organica, tecnologica, strumentale ed informatica presente nelle                
diverse unita' operative;                                                       
- che, a seguito dell'analisi effettuata, e' stata prodotta una                 
relazione dettagliata acquisita agli atti del Servizio Presidi                  
ospedalieri, e dallo stesso Servizio valutata esaustiva al fine di              
procedere ad un adeguamento delle tariffe di cui al DM 5/11/1996;               
- che il DM 1/9/1995 "Disciplina dei rapporti tra le strutture                  
pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e               
private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche", nel           
prevedere un aumento tariffario per la cessione del sangue e degli              
emoderivati alle strutture sanitarie private considerava l'esistenza            
di un maggiore onere in capo alle strutture sanitarie pubbliche                 
deputate alla gestione del sangue intesa quale conservazione,                   
distribuzione e movimentazione dello stesso;                                    
- che il DM 5/11/1996 "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione            
del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici e                
privati, uniforme per tutto il territorio nazionale", nella sua                 
strutturazione tariffaria, considera le voci relative a costi                   
associativi, di raccolta e di esecuzione controlli, senza                       
espressamente prevedere una tariffa specifica per la gestione                   
complessiva dell'unita' di sangue comprensiva di conservazione,                 
distribuzione e movimentazione della stessa;                                    
- che dall'analisi della ricerca sui costi delle Strutture                      
trasfusionali effettuata emerge la rilevanza della quota relativa               
alla gestione dell'unita' di sangue di cui sopra, comprensiva delle             
prestazioni di medicina trasfusionale;                                          
ritenuto pertanto, alla luce delle ricerche effettuate, di dovere               
intervenire ridefinendo le tariffe di cui sopra, per permettere alle            
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna una sostanziale                  
copertura dei costi di gestione delle proprie attivita' in ambito               
trasfusionale;                                                                  
precisato che in alcun modo la Regione Emilia-Romagna viene meno                
all'assunto della Legge 107/90, art. 1, comma 4, che il sangue umano            
ed i suoi derivati non sono fonte di profitto, e che la loro                    
distribuzione al ricevente e' gratuita ed esclude addebiti accessori            
ed oneri fiscali;                                                               
considerato che le tariffe in questione sono rimborsi di costi                  
effettivamente sostenuti applicabili unicamente agli scambi fra                 
strutture sanitarie;                                                            
dato atto che per quanto riguarda gli scambi con le altre Regioni le            
tariffe di riferimento rimangono quelle nazionali di cui al DM                  
5/11/1996, salvo eventuali accordi interregionali;                              
dato atto inoltre, ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e           
della propria deliberazione n. 2774 del 10 dicembre 2001:                       
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Presidi Ospedalieri, dr.ssa Kyriakoula Petropulacos, in merito alla             
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente deliberazione;                                                   
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza           
sociale espresso nella seduta del 12/12/2002;                                   
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adeguare le tariffe agli effettivi costi sostenuti dalle                  
Aziende sanitarie relativamente alle seguenti voci:                             
- Costi associativi  15.57                                                      
- Costi di raccolta  42.18                                                      
- Costo esecuzione controlli  30.68                                             
  (comprese unita' eliminate)                                                   
- Costo esecuzione NAT  15.00                                                   
- Costo esecuzione HCV antigene     con metodica immunoenzimatica               
6.00                                                                            
- Costo di gestione  62.57                                                      
  (conservazione-esecuzione esami                                               
  pretrasfusione-distribuzione-movimentazione-                                  
  costi generali)                                                               
rideterminando pertanto le tariffe di sangue ed emocomponenti nelle             
seguenti misure:                                                                
- Sangue intero  157.00                                                         
  (con determinazione HCV antigene)                                             
- Sangue intero  166.00                                                         
  (con metodica NAT)                                                            
- Rimozione buffy-coat  4.00                                                    
- Globuli rossi concentrati     privi di buffy-coat  161.00                     
  (con determinazione HCV antigene)                                             
- Globuli rossi concentrati     privi di buffy-coat  170.00                     
  (con metodica NAT)                                                            
2) che per gli emocomponenti non espressamente menzionati dal                   
presente provvedimento valgono le tariffe di cui al DM 5/11/1996;               
3) che tale aumento e' a copertura dei maggiori costi delle Aziende             
sanitarie, verificati attraverso una rilevazione effettuata presso i            
SIT delle Aziende sanitarie di Bologna Citta', Modena, Rimini e                 
Ferrara, considerati quale campione rappresentativo dell'intera                 
realta' regionale;                                                              
4) che tale aumento e' valido quale tariffa massima di riferimento              
all'interno del territorio regionale, con riserva di proporre il                
riconoscimento delle tariffe definite al precedente punto 1)                    
all'interno del Consorzio interregionale per la lavorazione del                 
plasma e la produzione di emoderivati;                                          
5) che considerato il fatto che l'esecuzione della nuova metodica per           
la validazione biologica delle unita' di sangue (NAT) - prevista                
dalle circolari ministeriali n. 17 del 30/10/2000 e n. 14 del                   
19/12/2001 - e' stata concentrata solo in alcune sedi di SIT, fra le            
Aziende sanitarie fornitrici e quelle fruitrici del servizio devono             
intervenire adeguati accordi;                                                   
6) che i costi relativi alla metodica descritta al precedente punto             
(NAT) dovranno essere considerati solo a partire dalla data del                 
28/6/2002, mentre per il periodo compreso fra l'1/1/2002 e il                   
27/6/2002 dovranno essere considerati esclusivamente i costi relativi           
alla determinazione dell'HCV antigene con metodiche                             
immunoenzimatiche;                                                              
7) che la definizione delle tariffe di cui al punto 1) ha decorrenza            
dal primo gennaio 2002;                                                         
8) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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