DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 15 dicembre 2003, n. 16851
Legge 388/00. Approvazione e finanziamento graduatoria domande di contributo per abbattimento di drupacee colpite da Sharka nel 2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- le determinazioni dello stesso Direttore generale n. 1289, in data
22 febbraio 2002, e n. 7321, in data 23 giugno 2003, con le quali
rispettivamente sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di
competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali
delle posizioni dirigenziali professional;
premesso:
- che con la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi", e' stato
introdotto un intervento contributivo in favore delle aziende tenute
all'estirpazione di piante infette da Sharka o vaiolatura delle
drupacee e da Erwinia amylovora o colpo di fuoco batterico delle
rosacee e situate in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi
dei decreti ministeriali rispettivamente del 29 novembre 1996 e del
10 settembre 1999, n. 356;
- che, al fine di dare attuazione a tale legge, con deliberazione n.
1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio regionale con atto
n. 1021 del 23 novembre 1998, la Giunta regionale ha provveduto a
definire specifici criteri;
- che con la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la
prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka" la
Regione e' stata autorizzata ad intervenire con proprie risorse nei
confronti esclusivamente delle aziende tenute all'abbattimento di
piante di drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al
comma 2 dell'art. 1 della medesima L.R. 15/99, i criteri gia'
stabiliti per l'attuazione della Legge 206/97;
- che con la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale
gravita'" e' stato disposto il rifinanziamento della sopra citata
Legge 206/97;
dato atto che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate
norme nazionali sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei
criteri definiti con la richiamata deliberazione 1782/98;
richiamati:
- l'art. 129, comma 1, lettera f) della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Legge finanziaria 2001) con il quale sono stati disposti
finanziamenti per interventi strutturali negli impianti frutticoli
colpiti da Sharka;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.
100.522 del 9 aprile 2001 con il quale sono stati stabiliti i limiti
massimi di intervento;
dato atto che con deliberazione n. 1775 del 30 settembre 2002,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29 ottobre
2002 - al fine di consentire la corretta attivazione della linea di
finanziamento rappresentata dalla Legge 388/00 e la prosecuzione
degli interventi finanziari previsti dalla L.R. 15/99 - la Giunta
regionale ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche ai
criteri gia' stabiliti con la citata deliberazione 1782/98;
preso atto, pertanto:
- che le attuali linee di finanziamento per interventi in favore
delle produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi nocivi
sono riferite esclusivamente agli interventi in favore delle aziende
colpite da Sharka;
- che dette linee sono rappresentate dalla L.R. 15/99 e dalla Legge
388/00;
rilevato che nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso e'
attiva - sul pertinente Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per
l'estirpazione ed il reimpianto di drupacee e rosacee colpite
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) - Mezzi statali", compreso nella Unita'
previsionale di base 1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la
distruzione ed il reimpianto di piante inidonee - Risorse statali" -
la linea di finanziamento rappresentata dalla Legge 388/00;
vista la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 di approvazione dell'assestamento
al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e
pluriennale 2003-2005, ed in particolare la Tabella H);
preso atto:
- che nell'ambito della complessiva reiscrizione disposta a norma
della predetta L.R. 16/03 sul citato Capitolo 12025 sono destinabili
all'intervento di che trattasi Euro 232.685,91, derivanti
dall'assegnazione di complessivi Euro 385.026,12 di cui al DM 3
maggio 2001 al netto dell'impegno assunto per l'intervento 2002 con
deliberazione della Giunta regionale 2438/02;
- che con deliberazione n. 329 del 17 marzo 2003 la Giunta regionale
ha tra l'altro provveduto ad apportare al bilancio per l'esercizio in
corso le variazioni necessarie ad iscrivere sul medesimo Capitolo
12025 l'assegnazione disposta con DM n. 100.273 del 31 gennaio 2003
di Euro 481.983,09;
- che, pertanto, le disponibilita' finanziarie iscritte nel Bilancio
per l'esercizio finanziario 2003 per l'attuazione dell'intervento di
cui al presente atto ammontano a complessivi Euro 714.669,00;
dato atto che con proprio comunicato, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 149 - parte seconda -
dell'1 ottobre 2003, si sono aperti i termini per la presentazione
delle domande per l'accesso ai contributi previsti dalla piu' volte
citata Legge 388/00 per gli abbattimenti di piante di drupacee
infette da Sharka imposti nel corso del 2003;
dato atto che i contributi concedibili devono essere calcolati
secondo i parametri di contributo per l'estirpazione, il mancato
reddito ed il reimpianto di coltivazioni frutticole indicati al punto
3) del dispositivo della citata deliberazione 1782/98 e al relativo
punto 5 dell'allegato parte integrante e sostanziale della medesima
deliberazione, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02,
secondo quanto di seguito riportato:
Eta' dell'impianto Euro per pianta Euro per ettaro
I anno di impianto 23,24 fino ad un massimo
di 6.972,17
II anno di impianto 29,05 fino ad un massimo
di 8.521,54
III anno di impianto 34,86 fino ad un massimo
di 10.458,25
dal IV anno 36,80 fino ad un massimo
al IX anno di impianto di 13.944,34
X anno di impianto 29,05 fino ad un massimo
di 11.620,28
XI anno di impianto 23,24 fino ad un massimo
di 9.296,22
dal XII anno di impianto 7,75 fino ad un massimo
di 6.972,17
Vivai 1,03/astone
dato atto inoltre che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende
agricole e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
- abbiano provveduto all'estirpazione di piante di drupacee in
ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni
fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di
cui ai Regg. CE n. 2200/97 e n. 2467/97 concernenti la concessione di
premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere,
pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso
disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;
dato atto, altresi', che il punto 4 dell'Allegato della deliberazione
1782/98, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02, prevede
che nella definizione della graduatoria siano applicati per le piante
di drupacee i seguenti criteri di priorita':
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine: -
pesco - susino - albicocco - ciliegio definendo, nell'ambito della
stessa specie, le seguenti priorita': 1) abbattimenti su superfici
superiori ad 1 ettaro: la priorita' e' attribuita alla azienda per la
quale risulta piu' elevato il rapporto tra l'entita' del contributo
concedibile e la SAU aziendale complessivamente investita a rosacee e
drupacee al momento degli abbattimenti; 2) abbattimenti su superfici
uguali o inferiori ad 1 ettaro: la priorita' e' attribuita
all'azienda che ha diritto al contributo di maggiore entita';
b) estirpazione di astoni in vivaio di: - pesco - susino - albicocco
- ciliegio;
preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di
contributo presentate in esito al predetto comunicato - registrato al
protocollo n. 6671 di questo Servizio in data 11 novembre 2003 e
conservato agli atti;
dato atto che dal suddetto verbale risulta:
- che sono pervenute n. 72 domande relative ad abbattimenti di
drupacee effettuati nel corso del 2003 (Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto);
- che non sono state ammesse a contributo n. 1 domanda perche'
pervenuta fuori termine (Allegato B - parte I - parte integrante e
sostanziale del presente atto) e n. 2 domande perche' le aziende non
hanno ottemperato alle prescrizioni fitosanitarie emanate da questo
Servizio (Allegato B - parte II - parte integrante e sostanziale del
presente atto);
- che l'istruttoria tecnica ha tenuto conto del danno
complessivamente subito dalle aziende ai fini della formulazione di
una proposta di graduatoria e della conseguente quantificazione del
contributo concedibile rispondenti ai criteri stabiliti nella piu'
volte citata deliberazione 1782/98 e successive modifiche sopra
riportate;
- che per n. 8 aziende non vi era corrispondenza tra i dati relativi
agli abbattimenti (numero delle piante e superfici interessate)
riportati nella domanda presentata ed i dati riportati nei verbali
redatti dagli Ispettori fitosanitari e che, per questi casi, si e'
provveduto ad effettuare verifiche che hanno permesso di individuare
l'esatto numero delle piante abbattute e le superfici interessate;
- che per n. 33 aziende, gia' interessate da abbattimenti effettuati
precedentemente ed oggetto di precedenti contributi - concessi in
applicazione della Legge 206/97, della L.R. 15/99 e della Legge
388/00, di cui alle deliberazioni 2746/99, 2747/99, 2584/00, 2756/01
e 2438/02 - l'istruttoria ha proceduto alla valutazione complessiva
del danno subito ed alla conseguente determinazione del contributo
concedibile, con seguente calcolo del contributo pari a zero per n. 2
aziende (Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente
atto);
- che per tutte le aziende il contributo concedibile e' stato
calcolato pari al 100% tranne nel caso dell'azienda Montalti Vittorio
(FC) per la quale, in base alla documentazione presentata
dall'azienda stessa ed agli atti di questo Servizio, e' stato
calcolato al 100% per una parte degli abbattimenti e per un importo
pari ai 2/3 del contributo spettante per l'altra parte degli
abbattimenti effettuati, in relazione al numero dei potenziali aventi
titolo cui si riferisce la domanda;
- che sono state ritenute ammissibili n. 69 domande che si
concretizzano in n. 75 posizioni di graduatoria, in relazione alle
diverse specie abbattute per le quali il richiedente ha presentato la
domanda di contributo (Allegato D parte integrante e sostanziale del
presente atto);
- che i criteri di priorita' stabiliti dalla citata deliberazione
regionale 1782/98, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02,
sono stati applicati, ai fini della formulazione della graduatoria,
come segue:
- priorita' 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro;
- inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al
rapporto calcolato tra entita' del contributo e superficie
complessivamente investita a pomacee e drupacee;
- priorita' 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o inferiori
ad un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in graduatoria e'
stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il maggior numero di
piante;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 in materia di accertamenti
antimafia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. e);
ritenuto:
- di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta e
di approvare pertanto la conseguente proposta di graduatoria;
- di concedere alle aziende collocate in detta graduatoria il
contributo calcolato in sede di istruttoria tecnica e a fianco di
ciascuna indicato, per un onere complessivo a carico del bilancio
regionale di Euro 314.076,99;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
ritenuto - ricorrendo le condizioni previste dall'art. 47, comma 2
della predetta L.R. 40/01 - di assumere con il presente atto anche il
conseguente impegno di spesa;
dato atto che, ai sensi di quanto stabilito al punto 4) del
dispositivo della deliberazione 1782/98 e successive modifiche, il
contributo concesso con il presente atto e' pari al 100% di quanto
spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti - fatta
eccezione per l'azienda Montalti Vittorio, per la quale il contributo
concesso corrisponde alla somma dei contributi calcolati in parte per
un importo pari al 100% ed in parte per un importo pari ai 2/3 del
contributo spettante per le ragioni piu' sopra indicate - fatta salva
comunque per tutte le aziende l'eventuale riduzione all'80% in
presenza di divieto di reimpianto disposto per motivi fitosanitari;
dato atto altresi' che presso questo Servizio e' conservata tutta la
documentazione inerente le singole domande pervenute;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della deliberazione 447/03;
richiamate, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 1750
del 30 settembre 2002, nonche' la determinazione del Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali n. 10039 del 2 ottobre
2002, entrambe relative al conferimento dell'incarico dirigenziale di
responsabilita' della posizione professional "Controllo e presidio
dei processi connessi alla gestione delle spese del bilancio
regionale";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' contabile espresso dal
Dirigente titolare della posizione professional "Controllo e presidio
dei processi connessi alla gestione delle spese del bilancio
regionale", dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della precitata
deliberazione 447/03;
determina:
1) di dare attuazione agli interventi contributivi previsti dalla
Legge 388/00 secondo i criteri stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale 1782/98, ratificata con atto consiliare 1021/98,
cosi' come modificati con deliberazione 1775/02, ratificata con atto
consiliare 413/02, con riferimento alle domande pervenute in esito al
proprio comunicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna 149/03 per gli abbattimenti effettuati nel corso del
2003;
2) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta
sulle domande pervenute sulla base dei predetti criteri e
sintetizzate nel verbale acquisito agli atti di questo Servizio al n.
6671 di protocollo in data 11 novembre 2003, nel quale sono
indicate:
a) le domande pervenute (Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto);
b) le domande non ammissibili al contributo (Allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto);
c) le aziende per le quali il contributo e' stato calcolato pari a
zero (Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto);
d) la proposta di graduatoria delle domande ammissibili costituita da
n. 75 posizioni in relazione alle diverse specie abbattute per le
quali il richiedente ha presentato la domanda di contributo e come
tali collocate in graduatoria in conseguenza delle diverse priorita'
previste (Allegato D parte integrante e sostanziale del presente
atto);
3) di approvare, pertanto, la graduatoria cosi' come riportata
nell'Allegato D al presente atto dalla quale risulta che l'importo
complessivo del contributo concedibile agli aventi titolo ammonta a
Euro 314.076,99;
4) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il
finanziamento della graduatoria qui approvata consentono la
concessione del contributo, nella misura massima dell'importo
indicato in graduatoria, a tutte le aziende presenti nella
graduatoria stessa;
5) di concedere, conseguentemente, ai soggetti collocati nella
graduatoria di cui all'Allegato D il contributo a fianco di ciascuno
indicato, fatta salva l'eventuale riduzione all'80% di detto
contributo in presenza del divieto al reimpianto formalmente disposto
per motivi fitosanitari con proprio atto formale;
6) di imputare la somma complessiva di Euro 314.076,99 registrati al
n. 5508 di impegno sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per
l'estirpazione ed il reimpianto di drupacee e rosacee colpite
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) - Mezzi statali", compreso nella Unita'
previsionale di base 1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la
distruzione ed il reimpianto di piante inidonee - Risorse statali"
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003 che presenta la
necessaria disponibilita';
7) di dare atto che si provvedera' con propri atti formali - ai sensi
degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03 -
alla liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari, previa
eventuale definizione dell'esatta denominazione degli stessi, ed alla
emissione delle relative richieste dei titoli di pagamento come
segue:
a) 80% del contributo concesso ad avvenuta adozione del presente
atto;
b) 20% a saldo ad avvenuto accertamento della realizzazione dei
reimpianti previsti entro le tre annate agrarie successive
all'abbattimento delle piante infette;
8) di dare atto che per le posizioni in graduatoria nei confronti
delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato
emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto il contributo
resta rideterminato in entita' pari all'acconto dell'80% gia'
liquidato;
9) di stabilire che, nei confronti delle aziende che non hanno
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, si provvedera'
alla revoca del contributo concesso e all'applicazione di quanto
previsto dall'art. 18, terzo comma della L.R. 15/97;
10) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti in
graduatoria;
11) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
(segue allegato fotografato)