REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2422

Progettazione e predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e lineamenti di pianificazione dei rischi presenti sul territorio - VII fase - ai fini dell'organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare la settima fase del programma di sostegno e incentivo           
alle Province della regione Emilia-Romagna per le attivita' di                  
predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione           
di preparazione all'emergenza e per la raccolta e l'elaborazione dei            
dati sui rischi, presenti nei rispettivi territori, ai fini                     
dell'organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile, in              
attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45;b) di finanziare la                 
settima fase del programma di sostegno e di incentivo, di cui al                
punto precedente e di assegnare e concedere pertanto alle Province di           
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,              
Forli'-Cesena, Rimini la somma di Euro 16.888,88 ciascuna, per un               
importo complessivo di Euro 151.999,92 quale finanziamento a titolo             
di copertura delle spese, secondo le modalita' ed alle condizioni               
riportate in premessa e di cui allo schema di convenzione allegato al           
presente atto quale parte integrale e sostanziale;                              
c) di stabilire che le attivita' da realizzare da parte delle                   
Province sono le seguenti:                                                      
1) attivita' di completamento dell'analisi di pericolosita' che                 
insiste sul territorio regionale in relazione al rischio idraulico              
nel territorio montano, al rischio sismico e altri rischi in                    
relazione a specificita' delle singole province, mediante censimento            
degli eventi attesi e delle relative sorgenti di rischio e con                  
riferimento alla struttura del territorio ed alle caratteristiche               
infrastrutturali;                                                               
2) attivita' di restituzione cartografica alfanumerica e descrittiva            
delle informazioni raccolte ed elaborate;                                       
3) attivita' di preparazione all'emergenza mediante il confronto dei            
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima            
individuazione degli strumenti necessari per la redazione dei piani             
di emergenza provinciali e comunali avvalendosi anche degli strumenti           
adottati per le altre tipologie di rischio;                                     
d) di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte                   
integrante della presente deliberazione;                                        
e) di stabilire che le attivita' devono essere predisposte in                   
riferimento agli strumenti della pianificazione e programmazione                
territoriale provinciale e in particolare ai Piani territoriali                 
infraregionali ed ai Piani territoriali di coordinamento                        
provinciali;                                                                    
f) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente             
il Responsabile del Servizio regionale Protezione civile provvedera'            
alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra con ognuna delle             
Province indicate ed a prorogare, su motivata richiesta delle stesse            
i tempi di consegna degli elaborati;                                            
g) di dare atto che qualora si verifichino ragioni imprevedibili ed             
eccezionali, si possa prorogare la durata della convenzione con                 
determinazione del Responsabile del Servizio regionale Protezione               
civile;                                                                         
h) di imputare la spesa complessiva di Euro 151.999,92 registrata al            
n. 5430 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di                
Protezione civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte             
direttamente o in convenzione (art. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.              
45)" di cui all'UPB 1.4.4.2.17100 del Bilancio regionale per                    
l'esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
i) di dare atto che il Responsabile del Servizio regionale Protezione           
civile provvedera' al coordinamento tecnico delle attivita' regionali           
di cui al presente atto;                                                        
j) di dare atto inoltre che alla liquidazione delle somme di cui al             
precedente punto b) a favore di ogni singola Provincia, provvedera'             
il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi             
dell'art. 51 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e con le modalita'              
indicate all'art. 5 dello schema di convenzione allegata al presente            
atto quale parte integrante e sostanziale;                                      
k) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione                                                           
Convenzione per l'affidamento alla Provincia di . . . . . . . . . . .           
. . . . . della progettazione e predisposizione dei programmi                   
provinciali di previsione e prevenzione e lineamenti di                         
pianificazione dei rischi presenti sul territorio - Settima fase - ai           
fini dell'organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile,            
in attuazione della delibera di Giunta regionale n. . . . . . . . del           
. . . . . . .                                                                   
Oggi . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . dell'anno .            
. . . . il Presidente pro-tempore della Provincia di . . . . . . . .            
. . . . . . nella persona di . . . . . . . . . . . . . . . , a nome e           
per conto dell'Amministrazione che rappresenta                                  
la Regione Emilia-Romagna nella persona dell'ing. Demetrio Egidi,               
Responsabile del Servizio regionale Protezione civile;                          
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio               
nazionale della Protezione civile";                                             
visto il DLgs n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e              
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che                  
assegna alle Regioni e alle Province ulteriori funzioni;vista la L.R.           
19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi            
della Regione Emilia-Romagna in materia di Protezione civile";                  
vista la deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . . del . . . .           
. . . . di approvazione della settima fase dell'attivita' in                    
oggetto:                                                                        
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Finalita' della convenzione                                                     
La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare il rapporto fra            
la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione" e la                  
Provincia di . . . . . . . . . . . di seguito denominata "Provincia"            
per la elaborazione delle attivita' di progettazione e                          
predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione           
e lineamenti di pianificazione del rischio - Settima fase - in                  
attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 e del DLgs del 31 marzo             
1998, n. 112.                                                                   
Art. 2                                                                          
Compiti e funzioni dei soggetti                                                 
Le competenze delle parti contraenti, per quanto di rilevanza ai fini           
del presente atto, sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13 della            
Legge 19 febbraio 1992, n. 225, dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45 e              
dal DLgs del 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a),              
punto 3 e lettera b), punto 2.                                                  
Art. 3                                                                          
Identificazione delle attivita'                                                 
La Regione si impegna a predisporre specifiche linee guida d'intesa             
con le Province e avvalendosi se necessario di apposito supporto                
tecnico scientifico.                                                            
La Provincia si impegna alla realizzazione delle seguenti attivita':            
1) attivita' di completamento dell'analisi di pericolosita' che                 
insiste sul territorio regionale in relazione al rischio idraulico in           
area montana, al rischio sismico e altri rischi in relazione a                  
specificita' delle singole province, mediante censimento degli eventi           
attesi e delle relative sorgenti di rischio e con riferimento alla              
struttura del territorio ed alle caratteristiche infrastrutturali;              
2) attivita' di restituzione cartografica alfanumerica e descrittiva            
delle informazioni raccolte ed elaborate;                                       
3) attivita' di preparazione all'emergenza mediante il confronto dei            
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima            
individuazione degli strumenti necessari per la redazione dei piani             
di emergenza provinciali e comunali avvalendosi anche degli strumenti           
adottati per le altre tipologie di rischio.                                     
Le attivita' sopra specificate devono essere realizzate in                      
conformita' alle linee guida predisposte a cura della Regione                   
Emilia-Romagna Servizio Protezione civile ed in riferimento agli                
strumenti della programmazione e pianificazione territoriale                    
provinciali e regionali ed in particolare al Piano territoriale                 
regionale ed al Piano territoriale Infraregionale ed al Piano                   
territoriale di coordinamento provinciale.                                      
Art. 4                                                                          
Tempi di esecuzione delle attivita'                                             
La Regione si impegna a predisporre le linee guida nelle modalita' di           
cui all'art. 3 della presente convenzione entro il 31 dicembre 2004.            
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' nelle modalita' di            
cui all'art. 3 della presente convenzione e nei tempi di seguito                
indicati:                                                                       
- trasmissione, al Servizio regionale Protezione civile da parte                
della Provincia, di un programma dettagliato di lavoro entro 60                 
giorni dall'invio alla Provincia delle linee-guida regionali;                   
- esame ed approvazione del Programma di lavoro da parte del                    
Responsabile del Servizio Protezione civile, nei successivi 60                  
giorni;                                                                         
- presentazione delle elaborazioni indicate al punto 1 e 2 dell'art.            
3, entro un anno dalla data di approvazione del relativo programma di           
lavoro di cui ai punti precedenti.                                              
I tempi sopra indicati, su richiesta motivata della Provincia,                  
potranno essere prorogati con atto del Responsabile del Servizio                
regionale Protezione civile.                                                    
Art. 5                                                                          
Oneri                                                                           
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 della presente             
convenzione la Regione riconosce alla Provincia una somma complessiva           
di Euro 16.888,88 che verra' liquidata con le seguenti modalita':               
- Euro 6.888,88 ad avvenuta approvazione, con atto del Responsabile             
del Servizio Protezione civile, del programma di lavoro presentato              
dalla Provincia, previa sottoscrizione della presente convenzione e             
dichiarazione attestante l'inizio delle attivita';                              
- Euro 10.000,00 a presentazione di tutti gli elaborati relativi alle           
attivita' elencate all'art. 3 della presente convenzione, previa                
verifica tecnica e regolarita' degli stessi da parte del Responsabile           
del Servizio Protezione civile regionale.                                       
In caso di mancata consegna degli elaborati di cui sopra la Regione             
attivera' le azioni necessarie per il recupero dei fondi erogati alla           
Provincia, fermo restando l'eventuale riconoscimento delle attivita'            
parziali svolte.                                                                
Art. 6                                                                          
Validita' e durata della convenzione                                            
La presente convenzione avra' validita' dalla data di approvazione              
della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . .           
. . . . e avra' la durata di 3 anni.                                            
Art. 7                                                                          
Coordinamento                                                                   
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' previste all'art. 3           
della presente convenzione, sulla base degli atti di indirizzo                  
adottati in proposito dalla Regione Emilia-Romagna e definiti                   
d'intesa con le Province.                                                       
Tale coordinamento si rende necessario per assicurare, mediante                 
l'uniformita' delle metodologie e delle elaborazioni, la                        
ricomposizione dei rischi per il territorio regionale ed il                     
necessario supporto alle attivita' di pianificazione di emergenza.              
Art. 8                                                                          
Variazioni                                                                      
Eventuali variazioni della presente convenzione potranno essere                 
proposte dalla Provincia entro i termini di consegna degli elaborati            
di cui all'art. 4.                                                              
Art. 9                                                                          
Controversie                                                                    
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno            
risolte da un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il           
primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia ed il terzo                     
concordemente dagli altri due arbitri.                                          
La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                                 
Art. 10                                                                         
Registrazione                                                                   
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso             
d'uso e le spese saranno a carico della Provincia concessionaria.               
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per LA PROVINCIA DI                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  . . . . . . . . . . . .  .                        
PROTEZIONE CIVILE  IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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