DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2422
Progettazione e predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e lineamenti di pianificazione dei rischi presenti sul territorio - VII fase - ai fini dell'organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile. Approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare la settima fase del programma di sostegno e incentivo
alle Province della regione Emilia-Romagna per le attivita' di
predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione
di preparazione all'emergenza e per la raccolta e l'elaborazione dei
dati sui rischi, presenti nei rispettivi territori, ai fini
dell'organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile, in
attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45;b) di finanziare la
settima fase del programma di sostegno e di incentivo, di cui al
punto precedente e di assegnare e concedere pertanto alle Province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,
Forli'-Cesena, Rimini la somma di Euro 16.888,88 ciascuna, per un
importo complessivo di Euro 151.999,92 quale finanziamento a titolo
di copertura delle spese, secondo le modalita' ed alle condizioni
riportate in premessa e di cui allo schema di convenzione allegato al
presente atto quale parte integrale e sostanziale;
c) di stabilire che le attivita' da realizzare da parte delle
Province sono le seguenti:
1) attivita' di completamento dell'analisi di pericolosita' che
insiste sul territorio regionale in relazione al rischio idraulico
nel territorio montano, al rischio sismico e altri rischi in
relazione a specificita' delle singole province, mediante censimento
degli eventi attesi e delle relative sorgenti di rischio e con
riferimento alla struttura del territorio ed alle caratteristiche
infrastrutturali;
2) attivita' di restituzione cartografica alfanumerica e descrittiva
delle informazioni raccolte ed elaborate;
3) attivita' di preparazione all'emergenza mediante il confronto dei
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima
individuazione degli strumenti necessari per la redazione dei piani
di emergenza provinciali e comunali avvalendosi anche degli strumenti
adottati per le altre tipologie di rischio;
d) di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte
integrante della presente deliberazione;
e) di stabilire che le attivita' devono essere predisposte in
riferimento agli strumenti della pianificazione e programmazione
territoriale provinciale e in particolare ai Piani territoriali
infraregionali ed ai Piani territoriali di coordinamento
provinciali;
f) di dare atto che in attuazione della normativa regionale vigente
il Responsabile del Servizio regionale Protezione civile provvedera'
alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra con ognuna delle
Province indicate ed a prorogare, su motivata richiesta delle stesse
i tempi di consegna degli elaborati;
g) di dare atto che qualora si verifichino ragioni imprevedibili ed
eccezionali, si possa prorogare la durata della convenzione con
determinazione del Responsabile del Servizio regionale Protezione
civile;
h) di imputare la spesa complessiva di Euro 151.999,92 registrata al
n. 5430 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di
Protezione civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte
direttamente o in convenzione (art. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.
45)" di cui all'UPB 1.4.4.2.17100 del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria
disponibilita';
i) di dare atto che il Responsabile del Servizio regionale Protezione
civile provvedera' al coordinamento tecnico delle attivita' regionali
di cui al presente atto;
j) di dare atto inoltre che alla liquidazione delle somme di cui al
precedente punto b) a favore di ogni singola Provincia, provvedera'
il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi
dell'art. 51 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e con le modalita'
indicate all'art. 5 dello schema di convenzione allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
k) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione
Convenzione per l'affidamento alla Provincia di . . . . . . . . . . .
. . . . . della progettazione e predisposizione dei programmi
provinciali di previsione e prevenzione e lineamenti di
pianificazione dei rischi presenti sul territorio - Settima fase - ai
fini dell'organizzazione del Sistema regionale di Protezione civile,
in attuazione della delibera di Giunta regionale n. . . . . . . . del
. . . . . . .
Oggi . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . dell'anno .
. . . . il Presidente pro-tempore della Provincia di . . . . . . . .
. . . . . . nella persona di . . . . . . . . . . . . . . . , a nome e
per conto dell'Amministrazione che rappresenta
la Regione Emilia-Romagna nella persona dell'ing. Demetrio Egidi,
Responsabile del Servizio regionale Protezione civile;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile";
visto il DLgs n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che
assegna alle Regioni e alle Province ulteriori funzioni;vista la L.R.
19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi
della Regione Emilia-Romagna in materia di Protezione civile";
vista la deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . . del . . . .
. . . . di approvazione della settima fase dell'attivita' in
oggetto:
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Finalita' della convenzione
La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare il rapporto fra
la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione" e la
Provincia di . . . . . . . . . . . di seguito denominata "Provincia"
per la elaborazione delle attivita' di progettazione e
predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione
e lineamenti di pianificazione del rischio - Settima fase - in
attuazione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 e del DLgs del 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 2
Compiti e funzioni dei soggetti
Le competenze delle parti contraenti, per quanto di rilevanza ai fini
del presente atto, sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13 della
Legge 19 febbraio 1992, n. 225, dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45 e
dal DLgs del 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lettera a),
punto 3 e lettera b), punto 2.
Art. 3
Identificazione delle attivita'
La Regione si impegna a predisporre specifiche linee guida d'intesa
con le Province e avvalendosi se necessario di apposito supporto
tecnico scientifico.
La Provincia si impegna alla realizzazione delle seguenti attivita':
1) attivita' di completamento dell'analisi di pericolosita' che
insiste sul territorio regionale in relazione al rischio idraulico in
area montana, al rischio sismico e altri rischi in relazione a
specificita' delle singole province, mediante censimento degli eventi
attesi e delle relative sorgenti di rischio e con riferimento alla
struttura del territorio ed alle caratteristiche infrastrutturali;
2) attivita' di restituzione cartografica alfanumerica e descrittiva
delle informazioni raccolte ed elaborate;
3) attivita' di preparazione all'emergenza mediante il confronto dei
dati degli elementi a rischio con quelli della pericolosita' e prima
individuazione degli strumenti necessari per la redazione dei piani
di emergenza provinciali e comunali avvalendosi anche degli strumenti
adottati per le altre tipologie di rischio.
Le attivita' sopra specificate devono essere realizzate in
conformita' alle linee guida predisposte a cura della Regione
Emilia-Romagna Servizio Protezione civile ed in riferimento agli
strumenti della programmazione e pianificazione territoriale
provinciali e regionali ed in particolare al Piano territoriale
regionale ed al Piano territoriale Infraregionale ed al Piano
territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 4
Tempi di esecuzione delle attivita'
La Regione si impegna a predisporre le linee guida nelle modalita' di
cui all'art. 3 della presente convenzione entro il 31 dicembre 2004.
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' nelle modalita' di
cui all'art. 3 della presente convenzione e nei tempi di seguito
indicati:
- trasmissione, al Servizio regionale Protezione civile da parte
della Provincia, di un programma dettagliato di lavoro entro 60
giorni dall'invio alla Provincia delle linee-guida regionali;
- esame ed approvazione del Programma di lavoro da parte del
Responsabile del Servizio Protezione civile, nei successivi 60
giorni;
- presentazione delle elaborazioni indicate al punto 1 e 2 dell'art.
3, entro un anno dalla data di approvazione del relativo programma di
lavoro di cui ai punti precedenti.
I tempi sopra indicati, su richiesta motivata della Provincia,
potranno essere prorogati con atto del Responsabile del Servizio
regionale Protezione civile.
Art. 5
Oneri
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 della presente
convenzione la Regione riconosce alla Provincia una somma complessiva
di Euro 16.888,88 che verra' liquidata con le seguenti modalita':
- Euro 6.888,88 ad avvenuta approvazione, con atto del Responsabile
del Servizio Protezione civile, del programma di lavoro presentato
dalla Provincia, previa sottoscrizione della presente convenzione e
dichiarazione attestante l'inizio delle attivita';
- Euro 10.000,00 a presentazione di tutti gli elaborati relativi alle
attivita' elencate all'art. 3 della presente convenzione, previa
verifica tecnica e regolarita' degli stessi da parte del Responsabile
del Servizio Protezione civile regionale.
In caso di mancata consegna degli elaborati di cui sopra la Regione
attivera' le azioni necessarie per il recupero dei fondi erogati alla
Provincia, fermo restando l'eventuale riconoscimento delle attivita'
parziali svolte.
Art. 6
Validita' e durata della convenzione
La presente convenzione avra' validita' dalla data di approvazione
della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . .
. . . . e avra' la durata di 3 anni.
Art. 7
Coordinamento
La Provincia si impegna a realizzare le attivita' previste all'art. 3
della presente convenzione, sulla base degli atti di indirizzo
adottati in proposito dalla Regione Emilia-Romagna e definiti
d'intesa con le Province.
Tale coordinamento si rende necessario per assicurare, mediante
l'uniformita' delle metodologie e delle elaborazioni, la
ricomposizione dei rischi per il territorio regionale ed il
necessario supporto alle attivita' di pianificazione di emergenza.
Art. 8
Variazioni
Eventuali variazioni della presente convenzione potranno essere
proposte dalla Provincia entro i termini di consegna degli elaborati
di cui all'art. 4.
Art. 9
Controversie
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione verranno
risolte da un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il
primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia ed il terzo
concordemente dagli altri due arbitri.
La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 10
Registrazione
La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in caso
d'uso e le spese saranno a carico della Provincia concessionaria.
Letto, approvato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per LA PROVINCIA DI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO . . . . . . . . . . . . .
PROTEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE