LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in
materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi
statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della
tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la
medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.