REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Norma transitoria 1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni piu' favorevoli al contribuente. 2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono piu' essere oggetto di riesame.