REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

               TITOLO V                                                         
        DISPOSIZIONI FINALI                                                     
          Art. 21                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della                
presente legge si applicano le disposizioni piu' favorevoli al                  
contribuente.                                                                   
2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata             
in vigore della presente legge non possono piu' essere oggetto di               
riesame.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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