REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni piu' favorevoli al
contribuente.
2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata
in vigore della presente legge non possono piu' essere oggetto di
riesame.