LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica
degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di
sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n.
472 del 1997 e le spese di notifica sostenute dall'amministrazione
per il recupero delle proprie entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione
l'amministrazione e' tenuta su richiesta.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
472 concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'
citato alla nota 3 all'art. 8.
2) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
472 concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'
citato alla nota 4 all'art. 8.