LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie,
complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi
qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31
dicembre 2002, in Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si
fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio,
degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.