REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

               TITOLO V                                                         
        DISPOSIZIONI FINALI                                                     
          Art. 19                                                               
Estinzione del contenzioso                                                      
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla              
riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie,           
complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi            
qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31             
dicembre 2002, in Euro 16,53.                                                   
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si           
fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione            
per l'intero ammontare.                                                         
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il                  
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni                   
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio,           
degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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