LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Riduzione dell'aliquota IRAP
per le organizzazioni non governative
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute
ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' fissata
nella misura del 3,25 per cento.
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente
articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel
territorio della regione Emilia-Romagna.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) La Legge 26 febbraio 1987, n. 49 concerne Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.