REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

               TITOLO V                                                         
        DISPOSIZIONI FINALI                                                     
          Art. 18                                                               
Riduzione dell'aliquota IRAP                                                    
per le organizzazioni non governative                                           
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al            
31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'             
produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute            
ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della            
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' fissata             
nella misura del 3,25 per cento.                                                
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente            
articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel           
territorio della regione Emilia-Romagna.                                        
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge 26 febbraio 1987, n. 49 concerne Nuova disciplina della             
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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