LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale e' autorizzata, ove si rendesse necessario, a
emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo
d'intesa previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per
il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per
le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo
degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse
automobilistiche.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 25
novembre 1998, n. 418 concernente Regolamento recante norme per il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali e' il
seguente:
"Art. 5 - Archivi delle tasse automobilistiche
1. Le Regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle Finanze
definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di
costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi
regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le
procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita'
di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui
al comma 1.
omissis".