REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

            TITOLO IV                                                           
       TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE                                          
          Art. 17                                                               
Archivio regionale                                                              
1. La Giunta regionale e' autorizzata, ove si rendesse necessario, a            
emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo            
d'intesa previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto                     
ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per            
il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in             
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e                      
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per             
le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo               
degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse                   
automobilistiche.                                                               
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 25               
novembre 1998, n. 418 concernente Regolamento recante norme per il              
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in                
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e                      
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Archivi delle tasse automobilistiche                                  
1. Le Regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle Finanze                 
definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma            
2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di              
costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi                 
regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.               
2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le             
procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita'            
di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui            
al comma 1.                                                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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