REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

            TITOLO IV                                                           
       TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE                                          
          Art. 16                                                               
Disposizioni in materia di ravvedimento                                         
ai sensi dell'articolo 13                                                       
del decreto legislativo n. 472 del 1997                                         
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche            
dell'esiguita' delle pretese tributarie in rapporto ai costi                    
amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il                    
dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali            
e' autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso             
in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti            
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,             
n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative             
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma           
133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente           
versato gli interessi, purche' tale importo non superi Euro 10,33.              
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.           
472 concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni                    
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma                   
dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 13 - Ravvedimento                                                         
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata               
gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,               
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle                
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto               
formale conoscenza:                                                             
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo            
o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni            
dalla data della sua commissione;                                               
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e               
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul                  
pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione            
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata              
commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione             
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;                          
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della             
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con               
ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo            
di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione               
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se              
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.              
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito                     
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o               
della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi           
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per                   
giorno.                                                                         
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il                 
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine           
di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.             
4. Abrogato.                                                                    
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a           
integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori                
circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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