LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento
ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo n. 472 del 1997
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche
dell'esiguita' delle pretese tributarie in rapporto ai costi
amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il
dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali
e' autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso
in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma
133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente
versato gli interessi, purche' tale importo non superi Euro 10,33.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'
il seguente:
"Art. 13 - Ravvedimento
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata
gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo
o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni
dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata
commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con
ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo
di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine
di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Abrogato.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a
integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori
circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.".