REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

            TITOLO IV                                                           
       TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE                                          
          Art. 14                                                               
Disposizioni a favore dei disabili                                              
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre            
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),            
come estesa dall'articolo 30, comma 7 della Legge 23 dicembre 2000,             
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e                   
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella                 
situazione di grave difficolta' di deambulazione ogni caso di                   
disabilita' grave, come definita dall'articolo 3, comma 3 della Legge           
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,                         
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in              
quanto necessariamente incidente sulla possibilita' di spostamento              
mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica.            
Detta norma si applica anche, ai sensi della Legge n. 449 del 1997,             
alla persona, cui il disabile grave e' fiscalmente a carico, che                
risulti dal PRA proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli               
previsti dall'articolo 8 della medesima legge.                                  
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo               
fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 18           
novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalita' e termini di               
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18               
della Legge 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in vigore           
della presente legge.                                                           
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449                    
concernente Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 8 - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap              
1. (1).                                                                         
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992,            
n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1              
spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.                      
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9            
aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli             
di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto              
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui               
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,           
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a                   
benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche                
prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui              
all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o               
impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da                 
officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle           
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli                 
medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari            
di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti                 
devono risultare dalla carta di circolazione.                                   
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i            
motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal             
pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale              
provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di              
registro.                                                                       
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui                    
all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore           
di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre             
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla                  
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.                            
6. Le Regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella liquidazione           
e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a quelli che             
riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli             
handicappati.                                                                   
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non            
e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai           
commi 1 e 3.                                                                    
(1) Sostituisce il terzo ed il quarto periodo della lett. c) del                
comma 1 dell'art. 13-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.".                       
2) Il testo dell'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,                
n.388 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale           
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e' il seguente:              
"Art. 30 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto               
omissis                                                                         
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 27 dicembre                
1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale           
di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento                          
dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave                    
limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da                       
pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.                   
omissis".                                                                       
3. Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104           
concernente: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e            
i diritti delle persone handicappate e' il seguente:                            
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto                     
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere                   
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e               
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la                    
situazione assume connotazione di gravita'.                                     
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei                
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.                              
omissis".                                                                       
4) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 concerne Misure per la                     
stabilizzazione della finanza pubblica.                                         
5) Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n.449                     
concernente Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e'             
citato alla nota 1) al presente articolo.                                       
Comma 2                                                                         
6) Il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462           
concerne Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle             
tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 21                
maggio 1955, n. 463.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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