LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 14
Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
come estesa dall'articolo 30, comma 7 della Legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella
situazione di grave difficolta' di deambulazione ogni caso di
disabilita' grave, come definita dall'articolo 3, comma 3 della Legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in
quanto necessariamente incidente sulla possibilita' di spostamento
mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica.
Detta norma si applica anche, ai sensi della Legge n. 449 del 1997,
alla persona, cui il disabile grave e' fiscalmente a carico, che
risulti dal PRA proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli
previsti dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 18
novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalita' e termini di
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18
della Legge 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in vigore
della presente legge.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
concernente Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e'
il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
1. (1).
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1
spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9
aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli
di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche
prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da
officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli
medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti
devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal
pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale
provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di
registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore
di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le Regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella liquidazione
e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a quelli che
riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli
handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non
e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai
commi 1 e 3.
(1) Sostituisce il terzo ed il quarto periodo della lett. c) del
comma 1 dell'art. 13-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.".
2) Il testo dell'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,
n.388 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e' il seguente:
"Art. 30 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
omissis
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale
di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave
limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
omissis".
3. Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
concernente: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate e' il seguente:
"Art. 3
omissis
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
omissis".
4) La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 concerne Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.
5) Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n.449
concernente Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e'
citato alla nota 1) al presente articolo.
Comma 2
6) Il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462
concerne Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 21
maggio 1955, n. 463.