REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

            TITOLO IV                                                           
       TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE                                          
          Art. 13                                                               
Applicazione della normativa                                                    
in tema di perdita di possesso                                                  
1. Non e' dovuta, ai sensi dell'articolo 5, commi trentaduesimo e               
trentaseiesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in           
materia tributaria), convertito con modificazioni dalla Legge 28                
febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando                 
l'annotazione al pubblico registro automobilistico (PRA) della                  
perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per             
il pagamento.                                                                   
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti              
pendenti all'entrata in vigore della presente legge.  E' comunque               
esclusa la ripetizione di quanto gia' versato.                                  
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del              
decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 concernente Misure in materia            
tributaria e' il seguente:                                                      
"Art. 5                                                                         
omissis                                                                         
32. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello                       
dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o                         
dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al                 
trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato                       
definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a            
seguito del trasferimento all'estero della residenza.                           
omissis                                                                         
36. La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza              
maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a               
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica                       
amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo               
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i               
periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata                
l'annotazione.                                                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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