LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13
Applicazione della normativa
in tema di perdita di possesso
1. Non e' dovuta, ai sensi dell'articolo 5, commi trentaduesimo e
trentaseiesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito con modificazioni dalla Legge 28
febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando
l'annotazione al pubblico registro automobilistico (PRA) della
perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per
il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti
pendenti all'entrata in vigore della presente legge. E' comunque
esclusa la ripetizione di quanto gia' versato.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del
decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 concernente Misure in materia
tributaria e' il seguente:
"Art. 5
omissis
32. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o
dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al
trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato
definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a
seguito del trasferimento all'estero della residenza.
omissis
36. La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza
maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica
amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i
periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione.
omissis".