REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

              TITOLO III                                                        
       DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE                                     
        E MODIFICATIVE                                                          
         DI NORME PRECEDENTI                                                    
          Art. 12                                                               
Disposizioni in materia di tributo speciale                                     
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                                 
(modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996)                                 
1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo           
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono                  
apportate le seguenti modificazioni:                                            
a) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:                       
"2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o                
ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3,           
comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo puo'           
essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali              
della struttura competente in materia di tributi regionali.";                   
b) dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1996, e'                   
aggiunto il seguente articolo 7 bis:                                            
"Art. 7 bis                                                                     
Decadenza                                                                       
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7,                         
l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di                 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello             
nel quale e' stata commessa la violazione.".                                    
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 concerne Disciplina del             
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.               
2) Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 agosto               
1996, n. 31 concernente Disciplina del tributo speciale per il                  
deposito in discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:                        
"Art. 4 - Constatazione delle violazioni                                        
omissis                                                                         
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e                 
ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30               
dell'art. 3 della legge statale e' effettuata, nella propria sede, da           
collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con             
apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura               
stessa.".                                                                       
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31             
concernente Disciplina del tributo speciale per il deposito in                  
discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:                                    
"Art. 7 - Presunzione                                                           
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,                  
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata           
che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito               
incontrollato, di una data quantita' di rifiuti, ivi compresi quelli            
di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si                   
presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data              
della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3             
della legge statale.                                                            
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 e' ammessa la prova                 
contraria.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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