LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE
DI NORME PRECEDENTI
Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996)
1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o
ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3,
comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo puo'
essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali
della struttura competente in materia di tributi regionali.";
b) dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1996, e'
aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7,
l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
nel quale e' stata commessa la violazione.".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 concerne Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
2) Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 agosto
1996, n. 31 concernente Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:
"Art. 4 - Constatazione delle violazioni
omissis
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e
ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30
dell'art. 3 della legge statale e' effettuata, nella propria sede, da
collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con
apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura
stessa.".
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
concernente Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi e' il seguente:
"Art. 7 - Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata
che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito
incontrollato, di una data quantita' di rifiuti, ivi compresi quelli
di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si
presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data
della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3
della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 e' ammessa la prova
contraria.".