LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE
DI NORME PRECEDENTI
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la
Regione applica gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in
materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) La legge 26 gennaio 1961, n. 29 concerne Norme per la disciplina
della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte
indirette sugli affari.