LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE
DI NORME PRECEDENTI
Art. 10
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. Al fine dell'adeguamento all'euro l'importo della tassa di
abilitazione professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore) e' di Euro 46,48.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
concernente Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore e' il seguente:
"Art. 190
E' istituita una tassa per le Opere delle Universita' o Istituti
superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono
l'abilitazione all'esercizio professionale.
L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. L'effettuato
pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo
di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa
luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o
nel ruolo professionale.
All'opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni
di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione
universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di
quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento
della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo
accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo.
Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Universita' o
Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una
elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o
direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Universita' o
Istituto medesimo.
E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e
assistenziali nella misura di lire 50 che tutti gli studenti delle
Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della
iscrizione a ciascun anno di corso.".