LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE
DI NORME PRECEDENTI
Art. 8
Tasse di concessione regionale
(modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979)
1. Alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) prima del comma primo dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
"01. E' tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il
rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla
responsabilita' in solido previste nel decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).";
b) il secondo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla
struttura regionale competente in materia di tributi per i
provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo n. 472 del 1997.";
c) sono abrogati l'articolo 4, il comma terzo dell'articolo 7, gli
articoli 8, 9 e 10.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 agosto
1979, n. 26 concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali e' il seguente:
"Art. 2 - Obbligo del pagamento
La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto
e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
omissis".
2) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 agosto
1979, n. 26 concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali e' il seguente:
"Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
omissis
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura
degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della
Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli
articoli 16 e 17 del DLgs n. 472 del 1997.
omissis".
3) Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
472 concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e' il
seguente:
"Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate
dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui
le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione,
a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli
elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di
seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita'
nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il
trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la
controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della
sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi
edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine,
produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si
considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene
improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in
ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle
somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso,
con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito
a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a
definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine,
l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione
immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di
decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso,
le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle
deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene
notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia
delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22".
4) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
472 concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'
il seguente:
"Art. 17 - Irrogazione immediata
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate
al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle
disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo
medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di
rettifica, motivato a pena di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo
pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad
un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa
contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei
tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli
54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel
periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.".
5) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26
concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e' il
seguente:
"Art. 4 - Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali
si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.".
6) Il testo dell'art. 7, terzo comma, della legge regionale 23 agosto
1979, n. 26 concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali e' il seguente:
"Art. 7 - Accertamento e definizione delle violazioni
omissis
3. Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in
materia di violazione, le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n.
4.".
7) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26
concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e' il
seguente:
"Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
Le sanzioni amministrative irrogate dal Presidente della Giunta
regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle
concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il
relativo provento e' ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951,
n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione
all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.".
8) Il testo dell'art. 9 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26
concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e' il
seguente:
"Art. 9 - Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle
concessioni regionali devono essere presentati al Presidente della
Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando
l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi
dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale
data di presentazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9
della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso
o in successiva istanza, Il Presidente della Giunta regionale puo'
sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato.".
9) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26
concernente Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e' il
seguente:
"Art. 10 - Delega
Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare l'Assessore
competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.
Sentito lo stesso Assessore, il Presidente puo' delegare inoltre il
responsabile del servizio alla firma degli atti di cui agli artt. 33
e 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1.".