LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 6
Compensazione
1. L'obbligazione per tributi regionali puo' essere, previa istanza
del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello
stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta
successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta,
poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al
contribuente, puo' essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione
tra piu' anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con
ricevuta di ritorno.
4. L'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie
osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura
competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide
entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento
definitivo.