REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

           TITOLO II                                                            
      DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                        
          Art. 6                                                                
Compensazione                                                                   
1. L'obbligazione per tributi regionali puo' essere, previa istanza             
del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello            
stesso tributo.                                                                 
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta                  
successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta,           
poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.              
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al                  
contribuente, puo' essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione           
tra piu' anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con              
ricevuta di ritorno.                                                            
4. L'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni             
dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie                       
osservazioni.                                                                   
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura            
competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide             
entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento                     
definitivo.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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