LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 5
Pagamento rateale
1. Il contribuente puo' richiedere la rateizzazione del pagamento
delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e
relativi accessori.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella
misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al
tasso mensile equivalente, puo' essere disposto fino al massimo di
trenta rate mensili.
3. Il mancato versamento del rateo mensile nei termini fa decadere
dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica
soluzione.
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per
il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al
pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata
in misura ridotta.
5. Se l'importo da rateizzare supera Euro 25.000,00 la concessione
della rateizzazione e' subordinata alla presentazione di idonea
garanzia fideiussoria.