REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

           TITOLO II                                                            
      DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                        
          Art. 5                                                                
Pagamento rateale                                                               
1. Il contribuente puo' richiedere la rateizzazione del pagamento               
delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e             
relativi accessori.                                                             
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella            
misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al               
tasso mensile equivalente, puo' essere disposto fino al massimo di              
trenta rate mensili.                                                            
3. Il mancato versamento del rateo mensile nei termini fa decadere              
dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica               
soluzione.                                                                      
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per             
il pagamento in via agevolata  l'interessato viene ammesso al                   
pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata            
in misura ridotta.                                                              
5. Se l'importo da rateizzare supera Euro 25.000,00 la concessione              
della rateizzazione e' subordinata alla presentazione di idonea                 
garanzia fideiussoria.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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