REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

           TITOLO II                                                            
      DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                        
          Art. 4                                                                
Interpello                                                                      
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta           
interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la              
cui applicazione e' di competenza regionale, il contribuente puo'               
presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale                  
sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.             
2. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi                
regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal                
ricevimento dell'istanza.                                                       
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine            
di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con                 
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.              
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto               
sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.                            
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in           
difformita' della risposta, o, nel caso di cui al comma 3,                      
dell'interpretazione del contribuente, e' nullo.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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