LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 4
Interpello
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la
cui applicazione e' di competenza regionale, il contribuente puo'
presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale
sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi
regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal
ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine
di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto
sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformita' della risposta, o, nel caso di cui al comma 3,
dell'interpretazione del contribuente, e' nullo.