LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2
Autorita' competente
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi
regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal
dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali
o da un suo delegato.
2. Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di
tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di
tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul
diniego o la revoca di agevolazioni.