REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Oggetto e ambito di applicazione TITOLO II -                
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                              
          Art.  2 - Autorita' competente                                        
          Art.  3 - Autotutela                                                  
          Art.  4 - Interpello                                                  
          Art.  5 - Pagamento rateale                                           
          Art.  6 - Compensazione                                               
          Art.  7 - Riscossione coattiva (modifiche alla legge                  
regionale n. 1 del 1971) TITOLO III - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE,                 
CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI                                   
          Art.  8 - Tasse di concessione regionale (modifiche alla              
legge regionale n. 26 del 1979)                                                 
          Art.  9 - Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle                 
concessioni regionali                                                           
          Art.  10 - Tassa di abilitazione all'esercizio                        
professionale                                                                   
          Art.  11 - Applicazione delle disposizioni in materia di              
interessi                                                                       
          Art.  12 - Disposizioni in materia di tributo speciale per            
il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge               
regionale n. 31 del 1996) TITOLO IV - TASSA AUTOMOBILISTICA                     
REGIONALE                                                                       
          Art.  13 - Applicazione della normativa in tema di perdita            
di possesso                                                                     
          Art.  14 - Disposizioni a favore dei disabili                         
          Art.  15 - Corresponsione del diritto fisso per le                    
sospensioni d'imposta                                                           
          Art.  16 - Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi           
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997                        
          Art.  17 - Archivio regionale TITOLO V - DISPOSIZIONI                 
FINALI                                                                          
          Art.  18 - Riduzione dell'aliquota IRAP per le                        
organizzazioni non governative                                                  
          Art.  19 - Estinzione del contenzioso                                 
          Art.  20 - Recupero spese di notifica                                 
          Art.  21 - Norma transitoria                                          
          Art.  22 - Norma finale                                               
          Art.  23 - Abrogazioni                                                
          Art.  24 - Entrata in vigore                                          
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
          Art. 1                                                                
Oggetto e ambito di applicazione                                                
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in            
materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella legge             
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei                  
diritti del contribuente), che costituiscono principi generali                  
dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale di           
attuazione dei tributi regionali.                                               
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge 27 luglio 2000, n. 212 concerne Disposizioni in materia             
di statuto dei diritti del contribuente.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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