LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione TITOLO II -
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2 - Autorita' competente
Art. 3 - Autotutela
Art. 4 - Interpello
Art. 5 - Pagamento rateale
Art. 6 - Compensazione
Art. 7 - Riscossione coattiva (modifiche alla legge
regionale n. 1 del 1971) TITOLO III - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE,
CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8 - Tasse di concessione regionale (modifiche alla
legge regionale n. 26 del 1979)
Art. 9 - Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle
concessioni regionali
Art. 10 - Tassa di abilitazione all'esercizio
professionale
Art. 11 - Applicazione delle disposizioni in materia di
interessi
Art. 12 - Disposizioni in materia di tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge
regionale n. 31 del 1996) TITOLO IV - TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONALE
Art. 13 - Applicazione della normativa in tema di perdita
di possesso
Art. 14 - Disposizioni a favore dei disabili
Art. 15 - Corresponsione del diritto fisso per le
sospensioni d'imposta
Art. 16 - Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
Art. 17 - Archivio regionale TITOLO V - DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 18 - Riduzione dell'aliquota IRAP per le
organizzazioni non governative
Art. 19 - Estinzione del contenzioso
Art. 20 - Recupero spese di notifica
Art. 21 - Norma transitoria
Art. 22 - Norma finale
Art. 23 - Abrogazioni
Art. 24 - Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in
materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), che costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale di
attuazione dei tributi regionali.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge 27 luglio 2000, n. 212 concerne Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente.