REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 11                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001                        
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge              
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione                
nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a                   
destinazione vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad                   
apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con                 
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti            
di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla                
medesima unita' previsionale di base per le unita' previsionali di              
base di cui all'Elenco "E" allegato alla presente legge, nel limite             
dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato,                    
dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto degli                    
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione           
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti            
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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