REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 8                                                                
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001                        
- Programmi speciali d'area                                                     
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge              
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione                
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri             
della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di             
cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di             
programmi speciali d'area), la Giunta regionale e' autorizzata ad               
apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con                 
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti            
di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i             
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento           
di cui all'Elenco "B" allegato alla presente legge, in deroga alle              
disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione              
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la             
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge                   
regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale e' autorizzata ad                 
apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con                 
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di            
cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento                
nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale             
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di               
approvazione - Spese d'investimento." afferente alla U.B.P. 1.7.2.3.            
29150, alla voce n. 2 dell'Elenco n. 5, allegato alla legge di                  
approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri                         
economico-finanziari del bilancio stesso.                                       
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli             
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa              
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove            
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi              
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico           
accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
a) omissis;                                                                     
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della             
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,              
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli            
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri               
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di                       
finanziamento specificatamente individuate;                                     
omissis".                                                                       
2) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia           
di programmi speciali d'area.                                                   
Comma 2                                                                         
3) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 e' citata alla nota 2)              
del presente articolo.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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