LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 41
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore l'1 gennaio 2004.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2003 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2236 del 10 novembre 2003; oggetto consiliare n. 5042 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 274, in data 10 novembre 2003;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e
in sede consultiva alle Commissioni "Attivita' produttive",
"Territorio Ambiente Infrastrutture", "Sanita' e Politiche sociali" e
"Turismo Cultura Scuola Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12 dell'11
dicembre 2003, con relazione scritta del consigliere Rivi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre
2003, atto n. 121/03.