LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 39
Interventi straordinari per la prima casa di abitazione
1. Per l'anno 2004, la Regione eroga contributi straordinari ai
soggetti prenotatari o promittenti acquirenti della prima casa
d'abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo), i quali, in
conseguenza della situazione di insolvenza dei soggetti realizzatori,
vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire
la piena titolarita' del diritto di proprieta' e risultino,
conseguentemente, in difficolta' economico-finanziaria ai fini
dell'acquisto della prima casa, ovvero ai soggetti che vengano a
trovarsi nella concreta condizione di perdere ovvero di vedere
compromesso il diritto di proprieta' della prima casa d'abitazione
gia' acquisito.
2. Criteri, priorita' e modalita' dell'intervento sono stabiliti
dalla Giunta regionale, nei limiti ed in conformita' a quanto
previsto dalle disposizioni di bilancio regionale.
NOTE ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'art. 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
concernente Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo e' il seguente:
"Art. 15 - Utenti
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e
delle abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e
per accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la
costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono
ai seguenti fatti o qualita' del nucleo avente diritto:
a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,
prevista dalla legislazione vigente;
b) la residenza o la sede dell'attivita' lavorativa;
c) i limiti alla titolarita' di diritti reali su beni immobili;
d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri
stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.
2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, specifica i
requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione
degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di
reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla
Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo,
quale risulta dalle determinazioni ISTAT.
3. Il programma regionale per le politiche abitative stabilisce i
requisiti che devono essere posseduti dai destinatari finali delle
abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a
termine, nonche' i requisiti per conseguire l'assegnazione dei
contributi per l'abitazione principale.
4. Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalita',
possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera del
programma regionale ovvero del Comune secondo quanto disposto dal
programma stesso.
5. Non possono usufruire dei finanziamenti coloro i quali abbiano
gia' beneficiato di contributi pubblici per l'edilizia abitativa,
fatta salva la possibilita' di concedere contributi per il recupero
di immobili che abbiano usufruito, ad altro titolo, di agevolazioni
pubbliche, a condizione che gli effetti di queste ultime siano gia'
esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi.