LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 38
Disposizioni in materia di personale
1. Le risorse finanziarie destinate per le assunzioni di personale a
tempo indeterminato programmate nel rispetto dei limiti fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre
2003 (Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e
le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e
limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per
l'anno 2003) e non utilizzate dalla Regione integrano per il medesimo
fine quelle che saranno previste, nel rispetto della normativa di
riferimento, per l'anno 2004. La Giunta regionale detta in materia
gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici da essa
dipendenti, tenuto conto della natura ed essenzialita' dei servizi da
garantire, dei profili professionali del personale da assumere e
delle dimensioni organizzative degli enti.
2. Fino al 31 dicembre 2004, le disposizioni dell'articolo 6 della
legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di
dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003)
si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire
dall'1 gennaio 2003.
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997,
n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego
regionale) e' aggiunto il seguente periodo:
"Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione
regionale puo' altresi' richiedere il comando, per un tempo
determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati
della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel
rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano
esplicitati i progetti di interesse specifico
dell'amministrazione.".
NOTE ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre 2003 concerne Fissazione, per le amministrazioni
provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4
concernente Disposizioni in materia di dotazioni organiche di
copertura di posti vacanti per l'anno 2003 e' il seguente:
"Art. 6 - Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilita'
1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare
all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di
personale, verificano con modalita' definite dalla Giunta regionale,
la possibilita' di dare copertura ai relativi posti oggetto della
programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente
nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche).
2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si
intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli
Enti di cui all'articolo 1 effettuano analoga verifica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui
all'articolo 34, comma 2, del DLgs n. 165 del 2001, nonche' collocato
in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
individuano i criteri e le modalita' per la selezione delle eventuali
disponibilita' segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle
procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni
pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la
segnalazione di personale.
4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalita'
ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta
regionale.".
3) Il testo dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 16 gennaio
1997, n. 2 concernente Misure straordinarie di gestione flessibile
dell'impiego regionale e' il seguente:
"Art. 8 - Comandi
omissis
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione
regionale e nel rispetto della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, puo'
essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e
aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un
tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa
convenzione con gli enti o aziende interessate.".