LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 35
Contributi per la capitalizzazione
delle Aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie,
conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura
complessiva di Euro 189.380.000,00, da ripartirsi a favore di singole
Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale fino al 31
dicembre 2003, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali
di importo costante.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1, alle singole Aziende sanitarie.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base
e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui
copertura e' garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati
nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al
Capitolo 86350 voce n. 8 "Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese correnti", Elenco n. 2 allegato alla presente
legge.
4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma
di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale n. 40 del 2001.
NOTA ALL'ART. 35
Comma 4
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. Possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri
provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al
bilancio di competenza e di cassa:
omissis;
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'a'mbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis".