LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 33
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e' disposta, per
l'esercizio finanziario 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro
2.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B.
1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.