REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 33                                                               
Iniziative regionali a favore dei giovani                                       
1. Per interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione               
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per                    
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 2,                
lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e            
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e' disposta, per              
l'esercizio finanziario 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro                
2.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B.               
1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per                 
progetti rivolti ai giovani.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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