LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 32
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione
delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) sono ridotte di Euro 700.000,00 con riferimento al
Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e
restauro del patrimonio artistico e culturale.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) La legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 concerne Interventi
finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna Citta' europea
della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I Centenario
della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative
straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche,
artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna.