REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 30                                                               
Strutture formativo-professionali                                               
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali            
volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la                  
manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate                   
all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione             
di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24             
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della                    
formazione alle professioni), abrogata dall'articolo 55 della legge             
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono                 
ridotte, per l'esercizio 2004, di Euro 3.473.204,24 a valere sul                
Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti           
nel settore della Formazione professionale.                                     
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono contestualmente trasferiti,           
nell'ambito della U.P.B. suindicata, al Capitolo 75303 "Interventi              
per la qualificazione delle strutture edilizie e la manutenzione                
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative (art. 35             
lett. d) L.R. 30 giugno 2003, n. 12)". Nuova istituzione.                       
NOTE ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19            
concernente Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle            
professioni, abrogato dall'articolo 55 della legge regionale 30                 
giugno 2003, n. 12 concernente Norme per l'uguaglianza delle                    
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 28 - Capitoli di spesa per investimento                                   
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione                    
territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di            
previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi                  
verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:                 
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la              
costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione                     
straordinaria di edifici e locali destinati alle attivita' di                   
formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo                
libero connessi alle strutture di formazione professionale;                     
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti              
didattici e di laboratorio per le attivita' di formazione                       
professionale;                                                                  
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle                
attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale            
riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;                   
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree               
edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il                  
ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali               
destinati alle attivita' di formazione professionale, ivi compresi              
gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di                     
formazione professionale.                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 35, lettera d) della legge regionale 30 giugno            
2003 n. 12 concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di            
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,                    
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro e' il seguente:                   
"Art. 35 - Qualificazione del sistema                                           
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della                   
formazione professionale, la Regione, nell'a'mbito della propria                
programmazione, sostiene interventi:                                            
omissis                                                                         
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare                   
riferimento alle condizioni di accessibilita' ed alla manutenzione              
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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