LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 30
Strutture formativo-professionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la
manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate
all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione
di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), abrogata dall'articolo 55 della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono
ridotte, per l'esercizio 2004, di Euro 3.473.204,24 a valere sul
Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti
nel settore della Formazione professionale.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono contestualmente trasferiti,
nell'ambito della U.P.B. suindicata, al Capitolo 75303 "Interventi
per la qualificazione delle strutture edilizie e la manutenzione
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative (art. 35
lett. d) L.R. 30 giugno 2003, n. 12)". Nuova istituzione.
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19
concernente Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni, abrogato dall'articolo 55 della legge regionale 30
giugno 2003, n. 12 concernente Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro e' il
seguente:
"Art. 28 - Capitoli di spesa per investimento
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione
territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di
previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi
verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la
costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione
straordinaria di edifici e locali destinati alle attivita' di
formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo
libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti
didattici e di laboratorio per le attivita' di formazione
professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle
attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale
riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree
edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il
ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali
destinati alle attivita' di formazione professionale, ivi compresi
gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di
formazione professionale.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 35, lettera d) della legge regionale 30 giugno
2003 n. 12 concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro e' il seguente:
"Art. 35 - Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della
formazione professionale, la Regione, nell'a'mbito della propria
programmazione, sostiene interventi:
omissis
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare
riferimento alle condizioni di accessibilita' ed alla manutenzione
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative.".