LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 29
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria e' stabilito
quanto segue:
a) Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36
(Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al
diritto allo studio universitario) e' disposta, per l'esercizio 2004,
un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap.
73135).
b) Per la concessione di contributi agli Enti locali per il
potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti
universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26
luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di
variazione) e' disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di
spesa di Euro 750.000,00 (Cap. 73140).
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) La legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 concerne Piano
poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo
studio universitario.
2) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di
variazione e' il seguente:
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".".