LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 28
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e
relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale
22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di
opere urgenti di edilizia scolastica), e' disposta, per l'esercizio
2004, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.500.000,00 a valere
sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 -
Investimenti per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e
formative.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) La legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 concerne Norme per
l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia
scolastica.