REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 27                                                               
Fondo sociale regionale                                                         
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la                     
costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da            
destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi            
dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per           
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del             
sistema integrato di interventi e servizi sociali) e' disposta, per             
l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro                  
2.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B.                  
1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.              
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento                       
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'                   
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione             
ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture                    
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi            
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi           
in conto capitale.                                                              
2. I destinatari dei contributi sono:                                           
a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di                
personalita' giuridica;                                                         
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di                    
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla                   
persona;                                                                        
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di                 
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.                                
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,            
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle                  
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti           
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo               
alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.                                
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la                       
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da                   
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,                 
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in            
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in               
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.                          
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di            
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,              
deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.               
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati           
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli             
interventi negli a'mbiti socio-assistenziale, socio-educativo e                 
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto                
nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per                     
territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di              
alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la               
durata del vincolo.                                                             
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,                    
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a                
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il                   
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in                 
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa             
da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla            
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,            
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla           
Regione.                                                                        
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i                    
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le                  
seguenti finalita':                                                             
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e               
regionali;                                                                      
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui                     
all'articolo 5, comma 4, lettera b);                                            
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli             
in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto             
all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;                           
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari              
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa           
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;                            
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per           
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di                 
persone in condizione di non autosufficienza.                                   
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono            
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca                    
dell'accreditamento.                                                            
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le                  
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai                   
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei                  
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti              
beneficiari.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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