LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 26
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2004,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art.26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27
concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".