LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 25
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2004, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento
di Euro 1.300.000,00.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 concerne
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi.