LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 21
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976,
n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione
e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla
U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2004: Euro 500.000,00
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett.
a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2004: Euro 100.000,00
c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per
la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali,
nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983,
n. 11)" Esercizio 2004: Euro 100.000,00
d) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per
il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.
4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2004: Euro
150.000,00.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) La legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 concerne Ristrutturazione
e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano
regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni
amministrative.
2) Il testo dell'art. 4, lettera c), della legge regionale 9 marzo
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
a) omissis;
b) omissis;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale
carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente
lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle
imboccature, nei porti regionali;
omissis".
3) Il testo dell'art. 4, lettera a), della legge regionale 9 marzo
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti
e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonche' studi,
ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle
attrezzature dei porti medesimi;
omissis".
4) Il testo dell'art. 4, lettera b), della legge regionale 9 marzo
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
a) omissis;
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro
Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed
approdi fluviali;
omissis".
5) Il testo dell'art. 4, lettera f), della legge regionale 9 marzo
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
omissis
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali
nei porti ed approdi comunali.".