LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 20
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
per l'esercizio 2004, di Euro 250.000,00.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 concerne Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie.