LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 19
Controllo per la prevenzione
degli inquinamenti atmosferici ed idrici
1. Nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione
degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici, e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo
sottoindicato:
a) Cap. 37090 "Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed
alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative
manutenzioni straordinarie (art. 2, L.R. 22 gennaio 1980, n. 6; artt.
121 e 122, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" Esercizio 2004: Euro
200.000,00.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 6
concernente Nuovi interventi della Regione per il controllo e la
prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici e' il seguente:
"Art. 2 - Centro regionale di coordinamento delle reti
Al fine di potenziare il rendimento delle reti periferiche ed
esaltarne l'efficacia previsionale, esse sono poste in collegamento
con la postazione centrale regionale avente il compito di registrare
i dati dalle stesse provenienti, di omogeneizzarli e renderli
confrontabili su tutto il territorio regionale.
Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo
regionale viene posto a disposizione del Comitato di cui all'art. 6
della legge n. 615 del 1966.
La Giunta regionale adotta le iniziative necessarie per il
potenziamento del centro ed il suo adeguamento a nuove esigenze.
Essa dispone altresi' per la manutenzione ordinaria e straordinaria
del centro stesso e per il suo collegamento con le reti periferiche,
nonche' per il trattamento e la gestione scientifica dei dati.".
2) Il testo dell'art. 121 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento
atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di
quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi
e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione
dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti
normative statali.".
3) Il testo dell'art. 121 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento
atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'
di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere
motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il
territorio di piu' comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,
qualora riguardi il territorio di piu' province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche
direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.
203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW
termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e
33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle
attivita' di recupero dei rifiuti.".