LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 17
Partecipazione alla ricapitalizzazione
della societa' Terme di Castrocaro SpA
1. La Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento di capitale
approvato dall'assemblea straordinaria della societa' Terme di
Castrocaro SpA, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4
maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle
societa' Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA), entro
il limite massimo di Euro 400.000,00 (Cap. 25576, afferente alla
U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale).
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) La legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 concerne Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna nelle societa' Terme di Salsomaggiore
SpA e Terme di Castrocaro SpA.