REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 17                                                               
Partecipazione alla ricapitalizzazione                                          
della societa' Terme di Castrocaro SpA                                          
1. La Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento di capitale              
approvato dall'assemblea straordinaria della societa' Terme di                  
Castrocaro SpA, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4              
maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle             
societa' Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA), entro           
il limite massimo di Euro 400.000,00 (Cap. 25576, afferente alla                
U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale).                           
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 concerne Partecipazione               
della Regione Emilia-Romagna nelle societa' Terme di Salsomaggiore              
SpA e Terme di Castrocaro SpA.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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