LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 16
Interventi per la qualificazione dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta
turistica, a norma della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3
(Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984, n. 38) nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione
e qualificazione delle strutture turistiche, e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25780 "Contributi per interventi di sistemazione delle aree
interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la
revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata
e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" Esercizio 2004: Euro
500.000,00.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) La legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38.
2) La legge regionale 24 agosto 1987, n.26, ora abrogata, concerne
Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni
sciistiche.
3) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17
concernente Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 8 - Interventi finanziabili
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorita'
di cui all'art. 6, contributi per:
a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria
naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti,
realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di
discipline invernali;
b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino
ambientale;
c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a
fune;
d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione, dei parcheggi e
delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di
parcheggi scambiatori e sistemi di mobilita' collettiva integrati con
l'uso degli impianti;
e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche: - impianti di
arroccamento, - impianti a fune, similari e le strutture
complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed
impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino
razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di
comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo
di stazioni esistenti. La realizzazione degli interventi e'
ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'a'mbito
complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i
seguenti effetti: - l'aumento dell'efficienza, della qualita' e della
sicurezza del servizio offerto, - la razionalizzazione della
conduzione degli impianti, - la riduzione dell'impatto ambientale, -
l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori, - la
razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche
attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti, -
la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport
della neve (come snowboard od altre innovazioni);
f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti
sportivi invernali di cui art. 3;
g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali:
skipass comune, gestione associata di servizi;
h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica
invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la
manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;
i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio
degli elicotteri.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati
conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella
procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.".