LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 14
Valorizzazione delle attivita' ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche, ai
sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche), e' disposta,
per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.550.000,00
a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 -
Valorizzazione attivita' ittiche.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) La legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 concerne Interventi per
lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche.