LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 13
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane secondo le finalita' indicate nella legge regionale
16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di
qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6
comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8
comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese
di investimento (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20
e successive modifiche)" Esercizio 2004: Euro 13.376.233,69
b) Cap. 22268 "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa
per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento
degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle
imprese artigiane (art. 12, lett. a), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e
successive modifiche)" Esercizio 2004: Euro 361.519,83.
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1
e' apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa
stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 22274 "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa
per il finanziamento dell'abbattimento del tasso d'interesse
praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa
istituiti per le imprese artigiane (art. 12 lett. b) della L.R. 16
maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)" - Euro 361.519,83.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) La legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 concerne Norme per la
qualificazione dell'impresa artigiana.
2) Il testo dell'art. 27, comma 1, lett. b), della legge regionale 16
maggio 1994, n. 20 concernente Norme per la qualificazione
dell'impresa artigiana) e' il seguente:
"Art. 27 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte:
a) omissis
b) per quanto riguarda le spese previste dalla lettera c) del comma 2
dell'art. 4, dall'art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e
dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2
dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di
appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che
verranno dotati della necessaria disponibilita' mediante specifiche
autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge
finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del
1977.
omissis".
3) Il testo dell'art. 12, lett.a), della legge regionale 16 maggio
1994, n. 20 concernente Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana e' il seguente:
"Art. 12 - Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11
potranno essere destinati:
a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai
sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
omissis".
Comma 2
4) Il testo dell'art. 12, lett.b), della legge regionale 16 maggio
1994, n. 20 concernente Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana e' il seguente:
"Art. 12 - Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11
potranno essere destinati:
a) omissis;
b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato
dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in
particolare per l'allargamento della base produttiva, per
l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il
miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo
del credito all'esportazione.
omissis".