LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 12
Localizzazione di impianti produttivi
previsti nei programmi d'area
1. Per la concessione di contributi volti all'acquisizione di aree e
alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei
programmi d'area a norma di quanto disposto dalla legge regionale 19
agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Cap. 22210
nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8260 - Contributi a sostegno della
localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area.
Esercizio 2004: Euro 1.550.000,00.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia
di programmi speciali d'area.