LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 7
Ristrutturazione di impianti
ed acquisto di macchine e strutture mobili
per le produzioni agricole pregiate
e la produzione bieticola
1. Per la concessione di contributi in capitale volti alla
ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli ed olivicoli nonche'
per l'acquisto di macchine e strutture mobili per
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975,
n. 31 (Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento
qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento
della produzione bieticola) e dell'articolo 7 della legge regionale 2
settembre 1978, n. 42 (Provvedimento generale di rifinanziamento di
leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con
modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi
regionali in vigore, assunto in coincidenza con il I provvedimento di
variazione al Bilancio annuale 1978 ed al Bilancio pluriennale
1978-1981) e' autorizzata, per l'esercizio 2004, la spesa di Euro
2.582.284,50 a valere sul Capitolo 12124 afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6110 - Ristrutturazione e miglioramento degli impianti per
ortofruttiviticoltura.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 2.582.284,50 a valere sul
Capitolo 20058 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a
sostegno delle aziende agricole.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31
concernente Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento
qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento
della produzione bieticola e' il seguente:
"Art. 2 - Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree
Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli
orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo
le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o
da cooperative di trasformazione, di conservazione e di
commercializzazione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con
preferenza alle imprese diretto-coltivatrici di conduzione,
contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed
enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lett. a) dell'art.
3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere
di miglioramento fondiario:
a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento
delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto,
ovvero la cui produzione, nel corso dell'ultimo triennio, abbia
incontrato notevoli difficolta' di collocamento sui mercati nazionali
ed esteri con preferenza all'impianto di varieta' utilizzate dalle
industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il
mercato dimostri buone prospettive;
b) nuovi impianti e ristrutturazione di vigneti nelle zone di
produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del
D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
Il tasso a carico dei beneficiari e' fissato nella misura del 6%,
riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della
legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed
integrazioni, e la durata massima dei mutui e' stabilita in anni 5 a
decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono
produttivi.
L'ammortamento avverra' in rate costanti posticipate. Il mutuatario
per il periodo di preammortamento, corrispondera' all'istituto od
ente finanziatore l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei
territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952,
n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di
ogni anno.
Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale e' pari
alla differenza fra l'interesse semplice praticato dall'istituto o
ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse
semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive
modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.
Per il periodo di ammortamento il concorso regionale e' pari alla
differenza fra la data di ammortamento calcolata al tasso d'interesse
praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico della
ditta calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori
classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo,
si richiama la procedura stabilita alla lett. a) dell'art. 10 della
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.".
2) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975 n. 31
concernente Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento
qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento
della produzione bieticola e' il seguente:
"Art. 5 - Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili
L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ad aziende
agricole, con preferenza a coltivatori diretti o associati ed a
cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto
interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti
esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e
dell'importo massimo pari al 90% della spesa ammessa, per i seguenti
scopi:
a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione
delle colture di pregio, con priorita' alle macchine specializzate
per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e
viticole;
b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla
meccanizzazione della bieticoltura;
c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio
protette;
d) acquisto di impianti per l'irrigazione di aziende aventi
prevalente indirizzo orticolo, floricolo o frutticolo ed opere
eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali;
e) acquisto di reti antigrandine;
f) acquisto e messa in opera di impianti per l'utilizzazione
dell'energia solare o dell'energia eolica;
g) acquisto ed installazione di impianti per il drenaggio dei
terreni, comprese le opere eventualmente occorrenti per le relative
sistemazioni superficiali, in aziende aventi prevalente indirizzo
orticolo, floricolo e frutticolo e opere eventualmente occorrenti per
le relative sistemazioni superficiali.
Il concorso regionale per dette operazioni e' pari alla differenza
tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato
dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte
calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori
classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto attiene alla procedura da seguire per istruttoria,
concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si
richiama quanto stabilito alla lettera c), art. 10, della legge
regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Alternativamente al contributo in conto interessi possono concedersi
contributi in capitale nella misura massima del 30% della spesa
ammessa, elevabile al 40% nei territori classificati montani ai sensi
della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed
integrazioni.".
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42
concernente Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi
organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche
alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in
vigore, assunto in coincidenza con il I provvedimento di variazione
al Bilancio annuale 1978 ed al Bilancio pluriennale 1978-1981 e' il
seguente:
"Art. 7
Per l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario previste
dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, possono
essere concessi, in alternativa al contributo in conto interessi,
contributi in capitale fino alla misura massima del 36% della spesa
ammessa elevata al 41% nei territori classificati montani ai sensi
della legge 25 luglio 1952, n. 912, nonche' nelle altre zone
svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273 del 28 aprile 1975.
I contributi in capitale di cui al I comma del presente articolo
possono essere erogati anche per nuovi impianti, reimpianti ed
innesti di colture olivicole.
Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi precedenti
valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalla stessa legge
regionale 14 maggio 1975, n. 31 e dall'art. 10, lettera a), della
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.".