REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 7                                                                
Ristrutturazione di impianti                                                    
ed acquisto di macchine e strutture mobili                                      
per le produzioni agricole pregiate                                             
e la produzione bieticola                                                       
1. Per la concessione di contributi in capitale volti alla                      
ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli ed olivicoli nonche'            
per l'acquisto di macchine e strutture mobili per                               
l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola            
ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975,             
n. 31 (Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento                  
qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento               
della produzione bieticola) e dell'articolo 7 della legge regionale 2           
settembre 1978, n. 42 (Provvedimento generale di rifinanziamento di             
leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con                
modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi               
regionali in vigore, assunto in coincidenza con il I provvedimento di           
variazione al Bilancio annuale 1978 ed al Bilancio pluriennale                  
1978-1981) e' autorizzata, per l'esercizio 2004, la spesa di Euro               
2.582.284,50 a valere sul Capitolo 12124 afferente alla U.P.B.                  
1.3.1.3.6110 - Ristrutturazione e miglioramento degli impianti per              
ortofruttiviticoltura.                                                          
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti            
leggi regionali sono ridotte di Euro 2.582.284,50 a valere sul                  
Capitolo 20058 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a                
sostegno delle aziende agricole.                                                
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31             
concernente Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento             
qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento               
della produzione bieticola e' il seguente:                                      
"Art. 2 - Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree                 
Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli                       
orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo           
le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o             
da cooperative di trasformazione, di conservazione e di                         
commercializzazione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a               
concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con              
preferenza alle imprese diretto-coltivatrici di conduzione,                     
contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed              
enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lett. a) dell'art.            
3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.                                           
I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere            
di miglioramento fondiario:                                                     
a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento             
delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto,             
ovvero la cui produzione, nel corso dell'ultimo triennio, abbia                 
incontrato notevoli difficolta' di collocamento sui mercati nazionali           
ed esteri con preferenza all'impianto di varieta' utilizzate dalle              
industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il                  
mercato dimostri buone prospettive;                                             
b) nuovi impianti e ristrutturazione di vigneti nelle zone di                   
produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del             
D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.                                                  
Il tasso a carico dei beneficiari e' fissato nella misura del 6%,               
riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della              
legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed                      
integrazioni, e la durata massima dei mutui e' stabilita in anni 5 a            
decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono             
produttivi.                                                                     
L'ammortamento avverra' in rate costanti posticipate. Il mutuatario             
per il periodo di preammortamento, corrispondera' all'istituto od               
ente finanziatore l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei             
territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952,             
n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di            
ogni anno.                                                                      
Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale e' pari            
alla differenza fra l'interesse semplice praticato dall'istituto o              
ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse                   
semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani            
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive                        
modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.                 
Per il periodo di ammortamento il concorso regionale e' pari alla               
differenza fra la data di ammortamento calcolata al tasso d'interesse           
praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico della            
ditta calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori                 
classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e              
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo,           
si richiama la procedura stabilita alla lett. a) dell'art. 10 della             
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.".                                        
2) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975 n. 31              
concernente Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento             
qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento               
della produzione bieticola e' il seguente:                                      
"Art. 5 - Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili              
L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ad aziende               
agricole, con preferenza a coltivatori diretti o associati ed a                 
cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto                    
interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti                   
esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e              
dell'importo massimo pari al 90% della spesa ammessa, per i seguenti            
scopi:                                                                          
a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione             
delle colture di pregio, con priorita' alle macchine specializzate              
per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e            
viticole;                                                                       
b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla                     
meccanizzazione della bieticoltura;                                             
c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio                     
protette;                                                                       
d) acquisto di impianti per l'irrigazione di aziende aventi                     
prevalente indirizzo orticolo, floricolo o frutticolo ed opere                  
eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali;             
e) acquisto di reti antigrandine;                                               
f) acquisto e messa in opera di impianti per l'utilizzazione                    
dell'energia solare o dell'energia eolica;                                      
g) acquisto ed installazione di impianti per il drenaggio dei                   
terreni, comprese le opere eventualmente occorrenti per le relative             
sistemazioni superficiali, in aziende aventi prevalente indirizzo               
orticolo, floricolo e frutticolo e opere eventualmente occorrenti per           
le relative sistemazioni superficiali.                                          
Il concorso regionale per dette operazioni e' pari alla differenza              
tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato            
dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte                
calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori                       
classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e              
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
Per quanto attiene alla procedura da seguire per istruttoria,                   
concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si                
richiama quanto stabilito alla lettera c), art. 10, della legge                 
regionale 13 agosto 1973, n. 29.                                                
Alternativamente al contributo in conto interessi possono concedersi            
contributi in capitale nella misura massima del 30% della spesa                 
ammessa, elevabile al 40% nei territori classificati montani ai sensi           
della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed                
integrazioni.".                                                                 
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42           
concernente Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi                  
organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche            
alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in            
vigore, assunto in coincidenza con il I provvedimento di variazione             
al Bilancio annuale 1978 ed al Bilancio pluriennale 1978-1981 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 7                                                                         
Per l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario previste                
dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, possono                
essere concessi, in alternativa al contributo in conto interessi,               
contributi in capitale fino alla misura massima del 36% della spesa             
ammessa elevata al 41% nei territori classificati montani ai sensi              
della legge 25 luglio 1952, n. 912, nonche' nelle altre zone                    
svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273 del 28 aprile 1975.               
I contributi in capitale di cui al I comma del presente articolo                
possono essere erogati anche per nuovi impianti, reimpianti ed                  
innesti di colture olivicole.                                                   
Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi precedenti             
valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalla stessa legge           
regionale 14 maggio 1975, n. 31 e dall'art. 10, lettera a), della               
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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