LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 3
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,
ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio
1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)
e successive modifiche, e' disposta, per l'esercizio 2004, una
autorizzazione di spesa, di Euro 850.000,00 a valere sul Capitolo
03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo
agricolo.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30
maggio 1997, n. 15 concernente Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto
1983, n. 34 e' il seguente:
"Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) costituisce il
supporto su base informatizzata dell'attivita' tecnico-amministrativa
necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri
sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle
Comunita' montane.
3. Il SIAR realizza la banca dati degli interventi a favore delle
imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da
parte della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse
all'esercizio di attivita' agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse
in materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale
(SIR).
Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati
1. La banca dati e' costituita presso la Regione e puo' essere
consultata da parte degli Enti locali.
2. La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di
informazioni tra Regione, Province e Comunita' montane mediante
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli Enti medesimi.
3. Gli Enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure
informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e
finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al
comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo
polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.
omissis
Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo
regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono
istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura
corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati
rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo
agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo
regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilita'
rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in
sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma
dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.".