LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4 - Fondo regionale per la montagna
Art. 5 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle
vittime delle stragi
Art. 6 - Cartografia regionale
Art. 7 - Ristrutturazione di impianti ed acquisto di
macchine e strutture mobili per le produzioni agricole pregiate e la
produzione bieticola
Art. 8 - Interventi per la forestazione
Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 10 - Interventi a favore delle cooperative di
garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
Art. 11 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 12 - Localizzazione di impianti produttivi previsti
nei programmi d'area
Art. 13 - Interventi nel settore dell'artigianato
Art. 14 - Valorizzazione delle attivita' ittiche
Art. 15 - Organizzazione turistica regionale. Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 16 - Interventi per la qualificazione dell'offerta
turistica
Art. 17 - Partecipazione alla ricapitalizzazione della
societa' Terme di Castrocaro SpA
Art. 18 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 19 - Controllo per la prevenzione degli inquinamenti
atmosferici ed idrici
Art. 20 - Interventi in materia di opere idrauliche nei
corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 21 - Porti regionali e comunali
Art. 22 - Contributi all'Azienda regonale per la
navigazione interna (ARNI)
Art. 23 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 24 - Viabilita' di interesse regionale
Art. 25 - Protezione civile. Interventi di emergenza
Art. 26 - Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
Art. 27 - Fondo sociale regionale
Art. 28 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 29 - Edilizia universitaria
Art. 30 - Strutture formativo-professionali
Art. 31 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 32 - Recupero e restauro di immobili di particolare
valore storico e culturale
Art. 33 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 34 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 35 - Contributi per la capitalizzazione delle Aziende
sanitarie
Art. 36 - Trasferimento all'esercizio 2004 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi
regionali
Art. 37 - Partecipazione alla societa' "CUP 2000 SpA"
Art. 38 - Disposizioni in materia di personale
Art. 39 - Interventi straordinari per la prima casa di
abitazione
Art. 40 - Copertura finanziaria
Art. 41 - Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella legge
regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo
regionale), nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 4.800.000,00, per l'esercizio
2004, a valere sul Capitolo 03905.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge regionale 26 luglio 1998, n.30 concerne Costituzione del
sistema informativo regionale.