LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"
Art. 4
Contributi all'Associazione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere
all'Associazione un contributo annuo per il raggiungimento delle
finalita' statutarie determinato dalla legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalita' per
la concessione e la liquidazione del contributo di cui al comma 1.