LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO IV
Norme finali
Art. 20
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina
delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n.
175 del 17 maggio 1988).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 dicembre 2003 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) La legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 e' citata alla nota 2
all'articolo 17.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1477 del 28 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4698 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 259 in data 31 luglio 2003.
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Infrastrutture" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 28 del 30
ottobre 2003, con relazione scritta del consigliere Cotti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre
2003, atto n. 119/03.